Sulla Gazzetta ufficiale europea L 33 del 10 febbraio è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
E’ stata inoltre pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Il 4 dicembre 2014 il Canada ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione europea. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l’HPAI e limitarne la diffusione.
Il Canada ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell’accordo e delle garanzie fornite dal Canada, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all’introduzione nell’Unione dei prodotti in questione alla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l’introduzione dei prodotti in questione nell’Unione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 e l’allegato II della decisione 2007/777/CE.
Unaitalia – 10 febbraio 2015