Compravendite tra agricoltori escluse dalla forma scritta e dai termini di pagamento perentori imposti dall’art. 62 della legge 27/2012. E impossibilità del giudice di rilevare d’ufficio la nullità dei contratti nei quali manchino elementi quali durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, nonché prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
Sono le due principali novità inserite negli emendamenti approvati martedì in commissione industria del senato e che potrebbero finire nel maxiemendamento del governo. In particolare nel primo caso viene sancito che «i contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62», mentre nel secondo è stata soppressa la dicitura «a pena di nullità» che riguarda i requisiti dei contratti che regolano la cessione di prodotti agricoli e alimentari.
Gli altri emendamenti recepiti dalla commissione prevedono l’estensione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice appalti, dlgs 163/2006) alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete. Dunque, queste ultime diventano soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni (art. 37) relative alla partecipazione alle procedure di affidamento di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Viene poi prevista l’autorizzazione per Ismea di operare in forme associative e consortili con banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario, per erogare credito a condizioni di mercato. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, un altro emendamento prevede per i produttori agricoli la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva (art. 21 dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Infine, le regioni dovranno aggiornare le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sulla base dell’Accordo sull’applicazione della direttiva 91/676/Cee del 12 dicembre 1991. Nelle more si applicano le disposizioni per le zone non vulnerabili.
ItaliaOggi – 6 dicembre 2012