È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2012 n. 289 il decreto 9 ottobre 2012 n. 217 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità”. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 27 dicembre 2012. A due anni di distanza le modifiche del Codice della strada, che ha fissato dall’estate 2010 l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, l’equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, l’utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila, trovano piena attuazione.
Il Decreto ministeriale fissa, fra l’altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni
Il decreto attuativo fissa le regole per la circolazione dei mezzi di trasporto e di soccorso, le ambulanze veterinarie, e definisce lo “stato di necessità” dell’animale vittima di incidente stradale, permettendo la piena e concreta applicazione del nuovo articolo 177 comma 1 del Codice della strada e «contemperando l’esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale».
I mezzi di trasporto e soccorso
Il regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, nonchè ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale. Infine si applica ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità.
Le autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità devono rispondere ad una serie di caratteristiche tecniche ( Allegato 1 del Decreto) e specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto che saranno individuate con apposita linea guida del Ministero della Salute. L’uso di serene e lampeggianti è permesso «esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato».
Per i veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati, nell’adempimento di servizi urgenti di istituto l’uso di sirene e lampeggianti è esclusivamente consentito nell’ambito di tali finalità ad enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila.
Quanto ai veicoli condotti da privati, quando ricorre lo “stato di necessità” dell’animale, ad essi si applica l’articolo 156 codice della strada, il quale esenta da limitazioni d’uso della segnalazione acustica, “in caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi”.
Definizione dello “stato di necessità”
Un animale è considerato «in stato di necessità, quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l’impossibilita’ di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio”.
Accertamento di uso regolare di sirene e lampeggianti e certificazioni
Per garantire i controlli di polizia sull’uso dei dispositivi acustici e dei lampeggianti, i conducenti delle ambulanze veterinarie sono tenuti a esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. Qualora l’accertamento, non possa essere immediatamente effettuato oppure sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l’agente di polizia che esegue il controllo inviterà l’intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In difetto l’intestatario dell’ambulanza veterinaria sarà passibile di multa dai 389 ai 1.559 euro.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 13 dicembre 2012