Stipendio stabile per il dipendente pubblico che prende il congedo straordinario. Infatti, i periodi di permesso fruiti per l’assistenza a un familiare con handicap sono validi ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione economica.
Lo precisa la funzione pubblica nella nota protocollo n. 2285 di ieri, rispondendo al ministero dell’istruzione che aveva appunto chiesto chiarimenti sugli effetti che le assenze a tale titolo producono sulla maturazione dell’anzianità di servizio.
Congedo straordinario. II congedo in esame è quello cosiddetto straordinario, previsto all’articolo 42 del T.u. maternità (digs n. 151/2001), che spetta al coniuge di soggetto con handicap grave ovvero, nell’ordine, al padre o alla madre anche adottivi, a uno dei figli conviventi oppure a uno dei fratelli o sorelle conviventi, nelle ipotesi di mancanza, decesso o invalidità del soggetto avente diritto più prossimo al disabile (nell’ordine indicato). Durante la fruizione del congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione figurativa spettano fino a 46.836 euro annui per il congedo di durata annuale (importo valido per l’anno 2013, rivalutato annualmente in base all’Istat). I chiarimenti. La funzione pubblica, prima di tutto, fa presente che già con circolare n. 1/2012 aveva spiegato che i «periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di tredicesima, ferie, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità». Ciò sta a significare, precisa ora, che il periodo di congedo deve essere riconosciuto utile sia ai fini dell’anzianità di servizio valevole per raggiungere il diritto a pensione che per la misura stessa della pensione. Tuttavia, poiché si tratta di diritti scaturenti dall’istituto della contribuzione figurativa, praticamente trovano validità soltanto per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro. Lo stesso congedo, invece, è previsto che non sia computabile nell’anzianità di servizio, laddove per anzianità di servizio non si intende quella ai fini previdenziali. In conclusione, i periodi di fruizione del congedo straordinario sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Tale conclusione, aggiunge la Funzione pubblica, è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente usufruisce del congedo.
II congedo è utile ai fini della pensione
I periodi di assenza per congedo sono utili ai fini pensionistici, ossia nel calcolo dell’anzianità contributiva
Il congedo non è utile ai fini dello stipendio
I periodi di assenza per congedo non sono utili ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio per la progressione economica
ItaliaOggi – 16 gennaio 2013