Superano quota 16mila i tentativi obbligatori di conciliazione sui licenziamenti «per giustificato motivo oggettivo» nel primo anno della riforma Fornero (dal 18 luglio 2012 al 22 luglio scorso).
È la procedura introdotta dalla legge 92/2012, che si svolge nelle direzioni territoriali del Lavoro, con l’obiettivo di limitare le liti davanti al giudice nei casi di licenziamentoper ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
I numeri da luglio 2012
I tentativi di conciliazione hanno avuto successo, nei primi sei mesi di operatività della riforma, nel 40% dei casi: le intese raggiunte sono state 4.023 su 10.675 “confronti” tra datori e lavoratori avvenuti da luglio 2012 a gennaio 2013. Si tratta di una buona percentuale, rispetto alla generalità delle conciliazioni sul lavoro (non obbligatorie, ma facoltative).
La ragione di questo successo potrebbe dipendere – tra l’altro – dauna maggiore propensione delle parti a raggiungere l’accordo senza arrivare in tribunale, indotta anche dalle incertezze applicative delle nuove regole, sulle quali non si era ancora consolidato l’orientamento dei tribunali.
Per i primi sette mesi del 2013 – che hanno fatto registrare 7.222 tentativi di conciliazione obbligatoria – la percentuale di successo non è stata ancora rilevata dal ministero del Lavoro. Sono stati individuati, invece, i settori interessati da questi tentativi: le attività manifatturiere, ad esempio, hanno totalizzato 1.063 procedure, le costruzioni 728 e l’agricoltura 125, ma il grosso delle conciliazioni – 5.200 – viene catalogato sotto la voce «altri settori», il che rende il dato poco significativo.
Il ritmo delle conciliazioni sembra aver subìto un rallentamento nell’ultimo anno: se i tentativi di accordo nel 2012 hanno superato quota 1.700 al mese, da gennaio a luglio di quest’anno il ritmo è di 1.031 tentativi al mese. Un punto che andrà meglio analizzato con i prossimi aggiornamenti dei dati.
Gli incentivi
Per incentivare il raggiungimento di unaccordo, la riforma Fornero ha previsto che, se il tentativo di conciliazione ha successo e si approda alla risoluzione consensuale del rapporto, il lavoratore potrà percepire l’Aspi, la nuovaassicurazione sociale per l’impiego, e potrà essere affidato a un’agenzia per il lavoro, con l’obiettivo di una ricollocazione professionale.
Il Dl 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013) ha chiarito che la conciliazione obbligatoria non si applica in una serie di settori: nei licenziamenti per superamento del periodo di comporto di malattia, per cambio di appalto con passaggio del dipendente a un altro datore, e per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore edile.
Inoltre, ha introdotto un disincentivo alla mancata partecipazione: analogamente a quanto succede con la mediazione obbligatoria civile, viene previsto che se una o entrambe le parti non si presentano, il giudice può ricavare da questo comportamento argomenti di prova, in base all’articolo 116 del Codice di procedura civile
Il Sole 24 Ore – 23 settembre 2013