Di fronte al mancato riposo del medico ospedaliero, il vincolo del pareggio di bilancio cede. Per la Cassazione Civile sezione lavoro (sentenza 21262 del 20 ottobre scorso) gli straordinari effettuati dai dirigenti medici per garantire guardie e pronte disponibilità notturne e festive, quando non possono essere compensati da riposi sostitutivi, vanno remunerati con le maggiorazioni previste dal contratto a prescindere dalla capienza del Fondo previsto ad hoc.
L’antefatto – Per 5 anni e mezzo, tra luglio 1998 e tutto il 2003, un gruppo di medici dipendenti di un grande ospedale di Genova fa le guardie notturne e assicura la piena disponibilità ma non può recuperare le ore a causa dell’insufficienza in organico. Chiede il pagamento di queste ore a titolo di straordinario ma l’Azienda risponde di no: se le pagasse l’importo totale supererebbe la capienza del Fondo istituito per straordinari e piena disponibilità dal Contratto nazionale ospedalieri del 1996 all’articolo 62 e confermato dai successivi contratti. I medici fanno ricorso in Tribunale e vincono, ripetendosi in appello. La Corte d’Appello offre una doppia motivazione del rigetto: primo, l’Azienda afferma ma non prova di non avere le disponibilità per pagare i medici; secondo quand’anche non avesse tali disponibilità, il contratto ospedalieri indica il Fondo dal quale attingere per il pagamento degli straordinari, ma non afferma che il lavoro straordinario possa “essere compensato solo nei limiti di capienza dello stesso”. L’ospedale sul primo punto non contro-argomenta, e questo è decisivo.
In Cassazione – La Suprema Corte osserva che l’ospedale non prova che il fondo sia esaurito dalle richieste dei medici: tale mancanza rende inammissibili le altre argomentazioni contro le sentenze d’appello e primo grado. La stessa Corte aggiunge di non aver trovato alcuna norma in grado di affermare che il diritto del lavoratore ad essere compensato per lavoro notturno o festivo possa essere soddisfatto nei soli limiti di capienza del Fondo. In compenso, è provato dall’istruttoria svolta e della documentazione prodotta, che i dirigenti medici non potevano ricorrere ai riposi compensativi, in alternativa alla percezione del compenso per lavoro straordinario.
Proprio per tale aspetto, la sentenza della Cassazione sembra rivestire una certa significatività alla vigilia dell’entrata in vigore anche per i medici dirigenti della direttiva europea sui turni di lavoro e sui riposi compensativi, prevista il 25 novembre.
Mauro Miserendino – doctor33 – 18 novembre 2015