Possibili fino al 31 dicembre 2017 recessi unilaterali per i dipendenti pubblici con requisiti di anzianità contributiva anche prima del compimento dei 62 anni d’età, senza penalizzazioni. Lo chiarisce il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota 16/4/2015 n. 24210, in risposta ad un quesito posto dal comune di Brescia relativo all’impatto dell’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 sulla modifica apportata all’articolo 72, comma 11, del di 112/2008, disposta dall’articolo 1, comma 5, del di 90/2014, convertito in legge 114/2014. L’articolo 1, comma 5, del di 90/2014 (riforma Madia) ha modificato la normativa del 2008 indicando alle amministrazioni pubbliche di utilizzare come strumento ordinario la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata.
E cioè per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018:42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Questo a condizione che il dipendente non abbia un’età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione.
In sostanza, come chiarito dalla circolare della funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può avvenire prima del compimento dei 62 anni d’età. Sul tema è tornato l’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, ai sensi del quale le disposizioni contenute nella «riforma-Fornero» delle pensioni e, in particolare l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del di 201/2011 «non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Palazzo Vidoni, dunque, chiarisce che combinando le varie disposizioni tra loro si deve concludere che nel triennio 2015-2017 «non operano più le penalizzazioni previste dall’ari 24, comma 10, del di n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età». Questo consente alle p.a., per il triennio 2015-2017, di attivare con maggiore agilità la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, utile per sbloccare il turnover e favorire il ricambio generazionale.
Le penalizzazioni torneranno operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017. La nota spiega che qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente all’1/01/2015 e tale dipendente sia in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l’amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l’interessato, purché successivamente all’1/01/2015. Laddove il dipendente maturi i suddetti requisiti contributivi entro il dicembre 2017, anche con età inferiori a 62 anni, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro non comporterebbe penalizzazioni, nonostante la decorrenza dell’assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017.
Italia Oggi – 19 aprile 2015