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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Pa. Stretta della Corte dei conti: pranzi, buffet, omaggi floreali e corone, targhe e catering non sono «spese di rappresentanza»
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    Pa. Stretta della Corte dei conti: pranzi, buffet, omaggi floreali e corone, targhe e catering non sono «spese di rappresentanza»

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche28 Aprile 2015Nessun commento3 Minuti di lettura
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    di Pippo Sciscioli (da Quotidiano Enti locali). Giro di vite della Corte dei conti sulle spese di rappresentanza degli enti locali, oggetto di specifica disciplina dall’articolo 16, comma 26 della legge 148/2011 che le ha assoggettate al controllo della Corte stessa, oltre che alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per una loro maggiore pubblicità.

    E così spese per buffet, pranzi istituzionali, acquisti di targhe indicative di monumenti cittadini, omaggi floreali, manutenzione dell’auto di rappresentanza del sindaco, pulizia e abbellimento della sala comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, acquisti di bandiere tricolore, acquisti di libri per omaggi generici, cuscini floreali per funerali di amministratori, acquisti di corone di fiori per cerimonie di commemorazioni di feste civili e religiose , servizio bar e rinfreschi in occasione di feste patronali o feste locali in genere, gemellaggi, insomma spese assunte dall’amministrazione a titolo di spese di rappresentanza, con tanto di impegno di spesa e titoli giustificativi, non sono legittime.

    Ad affermarlo la sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti che con quattro delibere, lan. 101 , 102 , 103 , 104 dello scorso 12 marzo, fotografa e censura una diffusa abitudine di Comuni, Province e Regioni che spesso imputano a spese di rappresentanza omaggi vari, viaggi istituzionali, pranzi, non meglio definiti nel loro scopo istituzionale e che di rappresentanza hanno ben poco.

    Attenzione: non che tutte queste spese non siano sostenibili dall’ente, ma almeno alcune devono trovare una diversa e più giusta imputazione nel bilancio. Questo, nella migliore delle ipotesi perché invece, in molti altri casi, si tratta di spese ingiustificate.

    Si pensi alle note cene o pranzi di lavoro che spesso si svolgono a corredo di incontri politici o riunioni che tradiscono una inconsistente finalità rappresentativa dell’Ente.

    Le spese di rappresentanza. Secondo l’insegnamento dominante nella giurisprudenza contabile, allora, una spesa può essere correttamente considerata e imputata in bilancio come «spesa di rappresentanza» se risponde ai seguenti requisiti:

    • stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali dell’amministrazione;

    • necessità di proiezione all’esterno dell’ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza si rivela strumentale;

    • rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito;

    • dimostrazione del rapporto fra l’utilitas che l’Ente intende conseguire tramite la sua proiezione all’esterno, sotto forma di promozione turistica o di sviluppo economico, e la spesa erogata;

    • qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che deve essere rappresentante dell’ente beneficiario dell’omaggio, e rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità;

    • necessità per l’ente di promuovere la propria immagine all’esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di sviluppo economico, sociale, culturale.

    Le spese che «non rientrano». Al contrario, esulano dell’ambito dell’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente destinate a conservare o incrementare il prestigio dell’ente o a promuovere la sua immagine all’esterno, nel rispetto della diretta inerenza dell’attività finanziata come spesa di rappresentanza ai propri fini istituzionali.

    Per lo stesso motivo non hanno nulla a che vedere con le spese di rappresentanza, correttamente qualificate, gli omaggi fatti a dipendenti o amministratori dell’ente conferente o gli omaggi offerti nell’ambito di normali rapporti istituzionali in favore di soggetti che, anche se esterni all’ente, non siano rappresentativi degli organismi di riferimento.

    Gli stessi gemellaggi rientrano fra le spese di rappresentanza solo se si fondano sulla concreta e congrua esigenza per gli enti gemellati di manifestarsi all’esterno e di accrescere il proprio ruolo istituzionale in un contesto più’ ampio in vista di concrete aspettative di promozione della propria vocazione turistica e culturale, di creazione di nuovi sbocchi commerciali, di ricerca di prospettiva di sviluppo della propria economia.

    Sanita24 – 28 aprile 2015

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