Pensione di inabilità: cumulo dei contributi. Circolare Inps fornisce maggiori approfondimenti
Maggiori approfondimenti sono stati forniti dall’Inps in materia di cumulo contributivo ai fini della pensione di inabilità così come previsto dalla circolare 120/2013.
Il ricorso al cumulo può essere esercitato per le pensioni di inabilità a decorrere dal 1?gennaio 2013, mentre è vietato nei confronti dei lavoratori che pur titolari di assegno ordinario di invalidità hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 2012. Lo precisa l’Inps con la circolare 140 di ieri.
In caso di revoca della pensione di inabilità conseguita in regime di cumulo, la quale può essere concessa con revisione, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata potrà essere utilizzata ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni previdenziali. Inoltre, nel caso di riacquisto della capacità lavorativa, il periodo di fruizione dell’assegno sarà coperto da contribuzione figurativa.
La domanda di pensione va presentata presso l’ultimo ente previdenziale, a cui il lavoratore risulta iscritto, il quale attiverà il relativo procedimento amministrativo provvedendo all’accertamento della sussistenza di requisiti sanitari e amministrativi richiesti per l’accesso alla prestazione.
Anche gli iscritti ex Inpdap, al Fondo speciale Ferrovie dello Stato e Poste possono accedere alla prestazione. I periodi coincidenti potranno essere utilizzati solo una volta. La rendita previdenziale sarà determinata da una quota di pensione calcolata sulla base dell’anzianità contributiva complessivamente posseduta dal lavoratore e da una quota relativa alla maggiorazione convenzionale che sarà calcolata come differenza tra l’età di accesso al pensionamento e sessanta anni.
L’anzianità contributiva non potrà mai essere superiore a 40 anni. Inoltre, ai fini della misura, i periodi contributivi vengono presi nella loro interezza indipendentemente dall’eventuale sovrapposizione con altri contributi mentre per la determinazione del sistema di calcolo occorrerà determinare l’anzianità alla fine del 1995. In ogni caso, dal 1? gennaio 2012 la quota di pensione sarà sempre calcolata con le regole del sistema contributivo così come previsto dalla Riforma Monti-Fornero.
La domanda di pensione di inabilità può prevedere, altresì, la richiesta di ottenere la pensione ordinaria di invalidità. In questo caso, se non dovessero ricorrere i presupposti per la liquidazione della pensione di inabilità, la pratica verrà trasferita d’ufficio presso la gestione dove può trovare applicazione la liquidazione dell’assegno di invalidità.
4 ottobre 2013