Con il decreto Imu aumenta il numero dei lavoratori con diritto al trattamento secondo le regole ante Fornero. La decorrenza dell’assegno deve avvenire entro il 6 gennaio 2015 dopo aver scontato la «finestra» di un anno. Il decreto 101/2013 precisa: salvaguardia anche per gli esonerati dipendenti da Regioni, Asl ed enti strumentali, ma senza nuovi fondi e senza ampliare il contingente di posti previsto, che peraltro sarebbe già esaurito. I lavoratori che nel corso del 2011 risultavano in congedo per l’assistenza a persone (diverse dai figli) o che abbiano fruito dei permessi giornalieri previsti dalla legge 104/1992 potranno accedere alla pensione con le regole previgenti la riforma del 2011.
A condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Lo prevede l’articolo 11- bis del decreto Imu (Dl 102/2013), aggiunto in sede di conversione in legge. La norma precisa anche che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore al 1? gennaio 2014, evitando pretese da parte dei lavoratori che potrebbero aver perfezionato i requisiti nel corso del biennio 2012/2013.
Come di consueto il monitoraggio delle domande è affidato all’Inps e sarà effettuato sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per perfezionare il diritto al primo trattamento pensionistico utile (tra quota, anzianità contributiva e vecchiaia). Così si ampliano ulteriormente il contingente e la platea dei lavoratori che possono entrare nel “club dei salvaguardati”, che dopo il decreto salva Italia (Dl 201/11) sono un settore rilevante della previdenza pubblica italiana.
Nelle precedenti riforme previdenziali, il legislatore aveva avuto riguardo per talune categorie, ma la severità della riforma fatta con il Dl 201/2011 ha comportato una rivisitazione sia delle categorie che dovevano essere salvate dai nuovi e più stringenti requisiti, sia dei diversi contingenti. Ad oggi, i termini previsti dai decreti ministeriali attuativi delle prime tre salvaguardie sono tutti scaduti.
Tra le categorie di lavoratori che possono continuare ad accedere alla pensione con le vecchie regole, e di conseguenza assoggettati ancora alla finestra mobile di 12-18 mesi, troviamo i dipendenti collocati in mobilità ordinaria in forza di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e cessati entro la medesima data nonché quelli in mobilità lunga per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e cessati dall’attività entro la stessa data.
Diversa la situazione dei titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà, che risultano salvati se titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011. In caso contrario, sempreché gli accordi risultino stipulati entro il 4 dicembre 2011 e ferma restando l’autorizzazione dell’Inps, rimarranno a carico dei fondi fino al compimento del 62esimo anno di età.
Va meglio ai lavoratori del pubblico impiego in esonero dal servizio al 4 dicembre 2011 (si veda anche l’articolo a lato): possono contare su un ampliamento del contingente a loro riservato. Requisiti più stringenti per i prosecutori volontari poiché il solo titolo autorizzativo antecedente il 4 dicembre 2011 non sarà sufficiente se non potranno vantare anche un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa diversa da rapporti a tempo indeterminato, successiva al 4 dicembre 2011 e con reddito annuo lordo complessivo superiore a 7.500 euro, li farà decadere dal beneficio.
Salvi già da fine 2011 anche i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultavano essere in congedo straordinario biennale in base all’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001, per l’assistenza ai figli con disabilità, a condizione che perfezionassero il requisito dei 40 anni di contributi entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo stesso. Ad oggi tale categoria risulta superata, poiché è già trascorso il periodo di riferimento.
L’ultima categoria è quella dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 2011 (o 30 giugno 2012) in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo. Per i lavoratori salvaguardati la cui pensione dovrà decorrere entro il 6 gennaio 2015, è importante sottolineare come il perfezionamento dei requisiti previgenti deve risultare compiuto entro la fine di quest’anno affinché, trascorso il periodo di finestra mobile, possano effettivamente accedere alla pensione entro i termini previsti dalla norma.
I contingenti dei salvaguardati dalla riforma Fornero Categoria di lavoratori Lavoratori in mobilità ordinaria articoli 4 e 224 legge 223/1991 Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali Lavoratori in mobilità lunga articolo legge 223/1991 Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria Lavoratori in esonero (articolo 72 Dl 112/2008) Lavoratori che al 31/10/2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità (articolo 42, comma 5, DLgs 151/2001) Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31/12/2011 in ragione di accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo Lavoratori che nel 2011 erano in congedo (articolo 42, comma 5) o hanno fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, legge 104/1992
Bonus per gli esonerati dal servizio
Il punto critico. L’ampliamento della platea non è stato accompagnato da nuove risorse Resta confermato il vecchio limite di 950 unità
Salvaguardia anche per gli esonerati dipendenti da Regioni, Asl ed enti strumentali, ma senza nuovi fondi e senza ampliare il contingente di posti previsto, che peraltro sarebbe già esaurito. Gli esonerati sono dipendenti che, sulla base del Dl 112/2008, hanno chiesto di essere esonerati dal servizio, a metà stipendio, in attesa di maturare i 40 anni di contributi. Ma, come rilevava la Conferenza delle Regioni nella primavera 2012, dopo la riforma Monti-Fornero 40 anni di contributi non sono più sufficienti per la pensione.
Il decreto legge 101/2013, dando un’interpretazione autentica della lettera e), comma 14, articolo 24 del Dl 201/2011 (il salva Italia), ha precisato che le misure di salvaguardia previste dal Dl non valgono solo per i dipendenti statali in esonero al 4 dicembre, ma anche per quelli di Regioni, Asl ed enti strumentali. Il Dl 101, però, non prevede un ampliamento dei 950 posti disponibili per la salvaguardia di tale categoria di lavoratori già regolati dal decreto 1?giugno 2012 del ministero del Lavoro. Inoltre tale contingente, secondo gli ultimi dati Inps, è già stato superato: sono state certificate 1.226 posizioni. Ciò è stato possibile, precisa l’istituto, in quanto le altre categorie non hanno esaurito i posti e in tutto non si è sfondato il tetto delle 65mila posizioni totali previste per il primo provvedimento di salvaguardia (le certificazioni si sono fermate a 62mila).
Interpellato sull’ampliamento del bacino di esonerati potenzialmente salvaguardati, il ministero fa sapere che il Dl 101/2013 si limita «a fornire un’interpretazione autentica delle precedenti disposizioni senza ampliare il contingente di riferimento già fissato per legge per cui, ove venisse raggiunto il contingente previsto in termini di oneri finanziari, le domande di pensionamento successive non potranno essere prese in considerazione dall’Inps ai fini della specifica salvaguardia, ma conformemente all’orientamento già espresso sia dal ministero dell’Economia che dalla Funzione pubblica, proseguirà il rapporto di esonero con il dipendente pubblico sino alla maturazione dei nuovi requisiti». Ciò lascia presumere che, come effetto del Dl 101/2013, il totale delle posizioni certificate nell’ambito della prima salvaguardia possa crescere ancora dalle 62mila attuali fino a esaurimento fondi. Gli esonerati regionali si stima siano circa 1.500.
In relazione allo sforamento del contingente di 950 unità, invece, il ministero dà una lettura orientata in particolare alla copertura finanziaria: il fatto che l’Inps abbia certificato più posizioni deriva «dalla sostanziale neutralità sotto il profilo finanziario di alcune tipologie di esonerati, quali, in particolare, le donne che accedono al pensionamento con il requisito dell’anzianità contributiva indipendentemente dall’anzianità anagrafica, per le quali la decorrenza della pensione secondo la nuova disciplina risulta sostanzialmente coincidente con quella prevista dalla normativa previgente, incrementata dalla cosiddetta finestra, per cui vanno neutralizzate ai fini del computo numerico dei salvaguardati seppure deve essere certificato il loro diritto dall’Inps».
La necessità di tutelare anche i dipendenti regionali era stata sottolineata più volte da Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni. Il Dl 101/2013, a quasi due anni di distanza, modifica l’efficacia del Dl 201/2011 e la posizione del ministero del Lavoro che con la nota 72987 del 28 novembre 2012 aveva precisato che la salvaguardia poteva essere applicata solo ai dipendenti delle amministrazioni statali e di enti e istituzioni indicati dall’articolo 72, comma 1 del Dl 112/2008.
Infine il Dl 101 ha precisato che, per rientrare nella salvaguardia, la data del 4 dicembre 2011 va considerata come termine ultimo per presentare le domande di esonero e non per l’esonero stesso. Resta da capire ora quale procedura dovranno seguire gli interessati per evitare gli effetti della riforma previdenziale, dato che i termini per la prima operazione di salvaguardia sono scaduti.
Il Sole 24 Ore – 10 novembre 2013