L’istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
L’Inps prova ad interpretare il nuovo tetto sugli assegni introdotto dal comma 707, articolo 1 della legge 190/2014. Lo fa con la Circolare Inps 74/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell’istituto.
La legge di stabilità ha infatti previsto che l’importo “complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Destinatari. In base alla circolare 74 l’istituto di previdenza precisa innanzitutto i contorni della misura. I destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l’assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
Il doppio calcolo. Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo meccanismo l’Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo: prima si deve determinare l’importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012); poi bisogna verificare l’importo, per così dire “virtuale”, dell’assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento. In pratica se il valore dell’assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l’assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l’importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
La modifica della massima anzianità contributiva. Ai fini della determinazione dell’importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l’importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione tout court del vecchio sistema retributivo.
Ricorda l’Inps, infatti, che “l’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione”.
In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell’interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione. E verrà quindi meno il limite massimo dei 40 anni di contributi con il risultato che il periodo necessario alla riscossione della pensione tra il quarantesimo anno e la decorrenza resterà computato al 2% annuo (1,80% per gli iscritti alla Cassa Stato) con rendimenti man mano decrescenti via via che la retribuzione aumenta oltre il tetto pensionabile.
L’impatto. Tradotto in soldoni questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative prestigiose che possono vantare retribuzioni superiori al tetto pensionabile di 46.123 euro (per il 2015).
Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari e alte cariche dello stato che lasciano il servizio a 70 anni dopo oltre 40 anni di contributi versati. Nel retributivo infatti il coefficiente di rendimento si bloccava in corrispondenza del quarantesimo anno assicurativo e quindi tutto ciò che andava oltre, tranne l’eventuale beneficio di incrementare la pensione per effetto dell’aumento delle retribuzioni medie pensionabili, era ininfluente. Per effetto della riforma Monti Fornero, invece, a fini dell’importo della pensione questi lavoratori hanno potuto valorizzare anche i contributi versati dal 2012 in poi e tale quota incrementa quella già generosa calcolata con le vecchie regole. Ora questa norma introduce un argine alla crescita di questi assegni.
Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l’applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno ridurre l’importo dell’assegno.
I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall’Inps finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto.
In ogni caso far “rivivere” il limite dei 40 anni di contributi non potrà incidere sui termini di pagamento dei trattamenti fine servizio/rapporto che rimarranno ancorati a 24 mesi rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di dimissioni volontarie.
PensioniOggi – 12 aprile