Adeguamento all’inflazione provvisorio sulle pensioni in pagamento da gennaio. Con la circolare 7 pubblicata ieri, l’Inps ha reso noto i valori per il 2014. L’Inps precisa il meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici, che dopo due anni torna per gli assegni superiori a tre volte il trattamento minimo. I vantaggi maggiori per la fascia fino a 2.477 euro lordi al mese. Tuttavia, con una scelta che potrebbe creare confusione, al fine di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della pensione di gennaio, ha applicato i criteri di perequazione previsti nel disegno di legge 1120/2013 anziché quelli effettivamente approvati dal Parlamento con il testo definitivo della legge di stabilità (147/2013). L’istituto di previdenza, infatti, ha applicato una rivalutazione dell’1,08% invece dell’1,14 per gli importi tra tre e quattro volte il minimo e dello 0,6% invece dello 0,48% per quelli oltre sei volte.
Di conseguenza tali adeguamenti sono provvisori, verranno calcolati di nuovo e i valori definitivi saranno resi noti con un’ulteriore comunicazione.
In compenso la circolare toglie i dubbi in merito alla rivalutazione degli importi oltre sei volte il minimo: la maggiorazione dello 0,48% effettiva si calcola sull’importo di 2.972,58 euro ed è pari a 14,27 euro al mese in misura fissa.
La scelta dell’Inps differisce da quella dell’Inpgi, l’istituto di previdenza dei giornalisti, che già l’altro ieri aveva pubblicato l’aggiornamento dei valori utilizzando i parametri definitivi contenuti nella legge di stabilità. L’Inpgi applicherà gli aumenti «presumibilmente» con le pensioni di febbraio che conterranno anche gli arretrati del mese di gennaio. La Cassa di previdenza ha preferito rimandare di un mese l’adeguamento degli importi ma applicando subito i valori corretti per tutti.
La circolare 7 fornisce inoltre indicazioni sull’adeguamento di altri valori. La rivalutazione definitiva per il 2012 è stata confermata al 3%, pari a quella previsionale, motivo per cui i pensionati non si sono visti conguagliare somme né a credito né a debito, mentre quella previsionale per il 2013 è all’1,2 per cento.
La perequazione riguarda anche i trattamenti pensionistici calcolati in regime di totalizzazione nazionale (di norma calcolati con le regole del sistema contributivo) che è stata comunicata agli Enti e alle Casse dei professionisti interessati dal pro quota.
L’adeguamento all’inflazione sarà riconosciuto anche alle pensioni e agli assegni erogati in favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Inoltre saranno trasformati in assegni sociali le prestazioni erogate agli invalidi civili che compiono l’età prevista per il conseguimento dell’assegno stesso (65 anni 3 mesi per il triennio 2013/2015).
Nella circolare non viene invece menzionato il contributo di solidarietà previsto per le cosiddette pensioni d’oro di importo mensile lordo superiore a 6.936,02. Però, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità del contributo di perequazione introdotto dalla legge 111/2011, l’istituto ha ricalcolato l’eventuale importo residuo da rimborsare ai pensionati.
Per quanto riguarda i lavoratori attivi, il tetto retributivo, superato il quale si è tenuti al versamento del contributo aggiuntivo dell’1% sale da 45.530 a 46.076. Tale limite si applica anche nei confronti dei lavoratori contributivi puri, cioè che possono vantare contribuzione solo a decorrere dal 1? gennaio 1996. Nei loro confronti il massimale di retribuzione imponibile ai fini pensionistici è stato aggiornato da 99.034 (2013) a 100.222 (2014).
Si ricorda che per i dipendenti iscritti ex Inpdap, il superamento di tale soglia comporta l’esonero dal versamento della contribuzione dovuta al Fondo credito sulla parte eccedente il massimale.
Il Sole 24 Ore – 18 gennaio 2014