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Pensioni. Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande per accedere con quota 100. Divieti, tempi, requisiti: tutte le regole

È stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l’accesso al trattamento di pensione cosiddetta “Quota 100”, alla pensione anticipata, ordinaria e cosiddetta “Opzione donna”. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395 l’Inps comunica le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite l’accesso ai servizi online. La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. 

Il Messaggio Inps del 29 gennaio

Le domande di pensione possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, si spiega, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda, conclude l’Inps, può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Con i messaggi 395/2019 e 402/2019 pubblicati ieri, l’Inps ha comunicato che i lavoratori interessati e che presentino anche in via prospettica i requisiti richiesti possono già attivarsi per accedere alle nuove vie di pensionamento introdotte dal decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni (il 4/2019 entrato in vigore ieri) o per sfruttare la proroga di un anno dell’anticipo pensionistico destinato a persone in situazioni di difficoltà.
Il via libera è arrivato prima ancora della pubblicazione delle circolari applicativi del decreto legge che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni al riguardo nonché risolvere alcuni dubbi residui. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino utilizzando il sito internet dell’Inps oppure tramite i patronati o altri soggetti abilitati, nonché attraverso il call center dell’istituto di previdenza.
Tutte e tre le pensioni comportano l’applicazione delle finestre, anche se fra loro di diversa durata, tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione, e quindi la domanda potrebbe essere inoltrata anche durante questo periodo di tempo, che in alcuni casi non è trascurabile.
Quota 100, a cui si accede con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, comporta l’applicazione di una finestra di 3 mesi dalla maturazione del diritto dal 2019 per i lavoratori del settore privato, con accesso dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il diritto entro il 2018.
Nel settore pubblico la finestra è di 6 mesi, con primo accesso, in ogni caso, dal 1° agosto di quest’anno. I lavoratori del settore scuola solo per il 2019 devono presentare domanda entro febbraio per andare in pensione nell’autunno di quest’anno.
Per opzione donna i requisiti (35 anni di contributi e 58 di età per le dipendenti, e 59 per le autonome e le “miste”) devono essere stati raggiunti entro la fine del 2018. In questo caso però scatta una finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Anche alla pensione anticipata da quest’anno si applica una finestra, che però è di soli 3 mesi. Il requisito per accedervi è di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età. A tali requisiti, per effetto del decreto, non si è applicato l’adeguamento alla variazione della speranza di vita, che avrebbe comportato nel biennio 2019-2020 un aumento di cinque mesi rispetto al 2018.

Il Sole 24 Ore
Antonello Orlando
Matteo Prioschi

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