Per il fisco l’auto aziendale si usa per l’attività soltanto due giorni ogni dieci. Scende infatti al 20% il limite di deducibilità fiscale delle autovetture utilizzate da imprenditori e professionisti per l’esercizio dell’attività.
In arrivo, ma solo dal 2014, anche le nuove deduzioni del cuneo fiscale Irap valevoli dal 2014, mentre partono dal 2013 le nuove deduzioni irpef sui carichi di famiglia e le modifiche normative alla disciplina della fatturazione. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti salienti della circolare n.12/e interamente dedicata ai primi chiarimenti alle novità fiscali contenute sia nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) che nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate.
Costi auto. Dal 1° gennaio 2013 imprese e lavoratori autonomi potranno dedurre dal loro reddito solo il 20% dei costi relativi alle autovetture utilizzate per l’attività. Detta limitazione alla deducibilità dei costi, ricorda la circolare, deve poi essere applicata su una sola autovettura nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo in forma individuale con la possibilità di estensione ad un veicolo per ogni componente in caso di svolgimento dell’attività professionale tramite società semplici e associazioni. Rimangono invece invariati, ricorda ancora la circolare, tutti gli altri limiti alle deduzioni.
Sempre in tema di auto occhi aperti alla determinazione degli acconti 2013. Il citato documento di prassi ricorda infatti come per il calcolo degli stessi i contribuenti dovranno applicare il c.d. «metodo storico revisionato», ossia ricalcolare la base imponibile del 2012 considerando come già in vigore le nuove limitazioni di deducibilità sopra evidenziate.
Novità Irpef. La circolare di ieri ricorda come per effetto del comma 483 della legge di stabilità con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno, aumentano le detrazioni per i figli a carico come segue: da 800 a 950 euro, per ogni figlio, dai tre anni in su, anche se naturale riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato; da 900 a 1.220 euro, per ciascun figlio sotto i tre anni e infine sale da 220 a 400 euro, la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap.
Per il triennio 2013-2015 è inoltre prevista una ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicale e agrario, da aggiungersi a quella già in vigore nella misura, rispettivamente dell’80 e del 70%. Per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione prevista per il medesimo arco temporale sarà invece più leggera sulla base di una aliquota del 5%.
Cuneo fiscale Irap. Al ribasso, ma solo dal 2014, anche la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per effetto dei commi 484 e 485 della legge di stabilità, le deduzioni sul cuneo fiscale saliranno infatti dalle attuali 4.600 a 7.500 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato mentre quella maggiorata, prevista per i lavoratori sotto i 35 anni di età e per le lavoratrici aumenta da 10.600 a 13.500 euro.
Ancor più sostanziosi gli incrementi alle deduzioni applicabili per i dipendenti impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che dopo le modifiche normative sopra ricordate saliranno a 15 mila euro nell’importo base, e a 21 mila euro per i lavoratori sotto i 35 anni e per le donne.
Rivalutazioni terreni e quote. È sempre per effetto della legge di stabilità 2013 (comma 473) che le persone fisiche potranno procedere alla rideterminazione del costo o del valore di acquisto dei titoli non negoziati in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013.
La perizia giurata, ricorda la circolare n.12/e di ieri, dovrà essere redatta entro e non oltre il 30 giugno 2013. Entro la stessa data occorrerà inoltre procedere al versamento dell’imposta sostitutiva in misura pari al 2% del valore periziato per le partecipazioni non qualificate che sale invece al 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il pagamento della sostitutiva potrà anche essere effettuato in tre quote annuali di pari importo, maggiorando con interessi del 3% l’importo delle rate successive alla prima il cui termine di versamento resta sempre ancorato al suddetto 30 giugno 2013.
Altre novità. Oggetto della circolare di ieri anche le novità introdotte, sempre dalla legge di stabilità 2013, in materia di agricoltura. In tale ambito, ricorda la circolare, con effetto dal periodo d’imposta in corso (2013) le società agricole non potranno più optare per l’imposizione dei redditi su base catastale, mentre gli imprenditori agricoli e le società dagli stessi costituite non potranno più applicare il regime forfetario del 25% applicabile per opzione nel caso in cui l’attività svolta e la commercializzazione avessero a oggetto esclusivamente i prodotti agricoli ceduti dai soci.
Italia Oggi – 6 maggio 2013