I permessi retribuiti non possono essere fruiti ad ore, salvo che siano concessi per l’assistenza ai portatori di handicap gravi. I dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali, salvo che per il matrimonio. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel manuale Aran sui permessi retribuiti. Manuale a cui si aggiungono quelli sui permessi brevi, sulle aspettative sindacali e sul calcolo del monte ore dei permessi sindacali. Sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono quattro: lutto; matrimonio; partecipazione a concorsi ed esami; particolari ragioni personali. Nella disciplina di questi istituti non vi è alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa. Essi sono cumulabili, non riducono le ferie e non incidono sulla tredicesima. I manuali Aran
Un permesso di 15 giorni consecutivi, che comprendono anche i festivi, spetta in occasione di matrimoni sia civili che religiosi e può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e di divorziati. Per potere fruire di questo periodo occorre presentare domanda entro i 15 giorni precedenti.
Per partecipare a concorsi ed esami i dipendenti possono assentarsi fino ad otto giorni l’anno. L’Aran sottolinea l’ampiezza della disposizione, per cui la possibilità di assentarsi deve essere concessa per qualunque tipologia di concorso e di esame, senza la limitazione prevista per i permessi per le cosiddette 150 ore, cioè il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento. Essi si cumulano con i permessi per il diritto allo studio, vanno riconosciuti solo per il giorno dell’esame, a prescindere dall’orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi, né potere essere cumulati per la preparazione. La richiesta deve essere presentata entro i sette giorni precedenti. La richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni precedenti. I dipendenti a tempo determinato, cui questi permessi non spettano, possono utilizzare le possibilità di assentarsi previste dallo statuto dei lavoratori.
I permessi per specifici motivi possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno ed il datore di lavoro può motivatamente rifiutare, in relazione a comprovate esigenze di servizio, di autorizzarne la fruizione. I casi per cui essi possono essere concessi, salvo la nascita di un figlio, non sono definiti in modo preciso dal contratto: la regolamentazione non può essere data unilateralmente da parte dell’ente. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda e devono allegare la documentazione necessaria.
I permessi per lutto sono concessi nel tetto massimo di tre giorni consecutivi per evento che riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. L’ente non può opporsi alla fruizione, neppure nel caso in cui il dipendente chiede di spostarne l’avvio. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo e comprendono anche le eventuali festività. Essi non vanno diminuiti ai lavoratori in part time, ivi compresi quelli verticali e misti.
Pubblicata la Guida operativa Aran per la determinazione dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro
Nella nuova sezione del sito dell’Aran “Strumenti Operativi” è stata pubblicata la Guida operativa sulle “Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della Rsu nei luoghi di lavoro”. Gli enti devono calcolare e ripartire i permessi sindacali all’inizio dell’anno; la ripartizione va distinta per Rsu e organizzazioni sindacali. Lo spiega la guida operativa Aran, che illustra le regole del contratto quadro del 17 ottobre 2013. Per le Rsu il monte è di 30 minuti per dipendente, per i sindacati di 41 minuti per lavoratore a tempo indeterminato. Per i sindacati, il monte ore va ripartito tra le sigle rappresentative, calcolandone il peso in base alle deleghe e ai voti.
Il Sole 24 Ore – 31 marzo 2014