Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 28 febbraio 2013, n. 1230, ha ribadito che “la pollina deve ritenersi… biomassa combustibile utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica, ai sensi della parte V del Codice dell’ambiente, sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla quale sottoprodotto avuto riguardo all’utilizzo fattone dal produttore, secondo le valutazioni fatte caso per caso dall’ente compente”.
L’utilizzo della “pollina” come biomassa per alimentare impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ha un notevole interesse per le tante aziende avicole e può consentire l’accesso ai meccanismi incentivanti per le Rinnovabili elettriche previsti dal Dm 6 luglio 2012 .
La Legge 96/2010 (Comunitaria 2009), apportando modifiche al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, aveva ricompreso la pollina destinata alla combustione come possibile “sottoprodotto”. In quanto tale, essa è soggetta alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In altri termini, il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere, se utilizzati come biomassa combustibile per alimentare impianti FER possono essere considerati sottoprodotti e non più rifiuti. Da ciò ne viene che gli impianti di combustione che utilizzano la pollina per produrre energia possono essere assoggettati all’Autorizzazione Unica prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003, ricorrendo i requisiti previsti dal codice ambientale ai sensi dell’art. 184 bis, e sono quindi esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.
ilpuntocoldiretti.it – 29 aprile 2013