E’ entrato in vigore il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1375 del 10 agosto con cui la Commissione ha definito norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. Nel tempo il regolamento (CE) n. 2075/2005 era stato ripetutamente modificato, anche in modo sostanziale, e, per chiarezza, si è posta la necessità di emanare un nuovo provvedimento che raccogliesse la disciplina in modo completo. Il Capo II del Regolamento definisce gli obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare in particolare per quanto riguarda il campionamento delle carcasse ed eventuali deroghe, l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario, la formazione degli operatori, i metodi di individuazione, i piani di emergenza, il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata, l’obbligo d’informazione da parte degli operatori del settore alimentare.
E inoltre le ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata, i programmi di monitoraggio e il ritiro della qualifica ufficiale relativa all’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.
Il Capo III riguarda invece le importazioni, le relative condizioni sanitarie e la documentazione. Con il Regolamento in esame viene abrogato il regolamento (CE) n. 2075/2005. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VI.
Il regolamento, in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l’individuazione delle Trichine. Tuttavia, è opportuno consentire, in presenza di talune precise condizioni, di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l’autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto.
Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, la disposizione che consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, in attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine viene applicata anche agli equidi.
Per selvaggina o carni di selvaggina forniti direttamente al consumatore finale o a dettaglianti, spetta agli Stati membri adottare misure nazionali per limitare il rischio che carni di cinghiale contaminate da Trichine possano raggiungere il consumatore finale.
31 agosto 2015