Tra diritti acquisiti e quelli da acquisire le donne del pubblico impiego nate entro il 31 dicembre 1950 saranno collocate a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età se entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il requisito contributivo.
Come è noto, il decreto salva Italia (Dl 201/2011) ha innalzato dal 2012 i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni. Dal 2013, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita, il requisito ha subito un ulteriore incremento pari a tre mesi. Tuttavia la Riforma ha previsto che le nuove regole non si applicano nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 risultano già essere titolari di un diritto a pensione, e che pertanto dovranno essere collocati a riposo obbligatoriamente al raggiungimento del 65esimo anno di età, ancorché non sia stata manifestata alcuna volontà di andare in pensione (circolare 2/2012 della Fuzione pubblica).
Oltre alla pensione conseguita con la quota 96 (60 anni di età e 35 anni di contributi cui vanno aggiunti i mesi per il perfezionamento della quota), o con il solo requisito contributivo di 40 anni, o con l’età anagrafica (65 anni con almeno 20 anni di contributi) prevista per la pensione di vecchiaia, le lavoratrici del settore privato accedevano alla pensione cosiddetta ” vecchiaia a domanda” se nate entro il 1951 mentre quelle del settore pubblico se nate entro il 1950. Per queste ultime la pensione in parola era stata prevista dalla Riforma Dini (legge 335/1995).
Per accedere alla rendita previdenziale erano sufficienti venti anni di contributi al 2011 oppure solo quindici anni di contributi alla stessa data a condizione che almeno un contributo risultasse accreditato entro il 31 dicembre 1992. Tale ultima regola non valeva per le donne del settore privato per le quali i 15 anni di contributi dovevano essere accreditati tutti entro il 31 dicembre 1992.
Lo scorso anno, il Dl 101/2013 – a seguito di talune sentenze contrarie ai principi di cui alla circolare 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica – ha dato l’interpretazione autentica alla Riforma Monti-Fornero prevedendo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale (di norma 65 anni), previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Ne deriva che anche le lavoratrici in possesso di una anzianità contributiva non elevata – a differenza dei lavoratori che alla fine del 2011 risultavano già in possesso dalla quota o dell’anzianità contributiva di 40 anni – si vedranno collocare a riposo d’ufficio con una pensione di modesto importo senza neanche poter richiedere il trattenimento in servizio (messaggio Inps 8381/2012). Infatti chi ha già ottenuto il “trattenimento” decadrà comunque da questo beneficio il 31 ottobre 2014 a causa dell’abrogazione di questo istituto prevista dal Dl 90/2014.
Per gli enti che hanno situazioni di soprannumero tali lavoratrici saranno tra le prime ad essere chiamate a lasciare il lavoro.
Il Sole 24 Ore – 7 settembre 2014