In questa fase ad alto tasso di mobilità per la geografia della pubblica amministrazione anche le regole della rappresentanza sindacale devono adeguarsi ai confini interessati da mutamenti più o meno rapidi. Per questa ragione l’Aran, l’agenzia negoziale che rappresenta il “datore di lavoro” pubblico, con la circolare 1/2016 interviene per disciplinare il funzionamento delle Rsu e i calcoli su monte ore e distribuzione dei permessi sindacali per le amministrazioni che cambiano assetto.
Il principio da tradurre in pratica è quello fissato nel contratto quadro del 2015, che sulla base di quanto sperimentato nella scuola due anni prima punta a far “sopravvivere” il più possibile il sistema della rappresentanza alle ristrutturazioni degli enti, per evitare che ogni riassetto imponga nuove elezioni inceppando i meccanismi delle relazioni sindacali.
Con questa filosofia, le istruzioni dell’Aran si addentrano nei criteri per il ricalcolo dei permessi sindacali nei tre casi di riorganizzazione delle Pa: costituzione di un nuovo ente dal trasferimento di funzioni e personale, incorporazione da parte di un ente di funzioni e personale di altre amministrazioni, e scorporo di personale da un ente che però continua a sopravvivere, anche se alleggerito.
La regola generale prevede di fondare la quantificazione e la distribuzione dei permessi sulla situazione che ogni amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente. I riassetti, però, possono avvenire in altre date, e in questi casi la via è quella del calcolo «pro rata».
Se per esempio un ente passa da 100 a 50 dipendenti dal mese di maggio, il monte ore dei permessi, misurato in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, va calcolato in due fasi: per 4/12 (il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile) sulla base della vecchia struttura, e per 8/12 (dal 1° maggio al 31 dicembre) in base alla nuova. Un’impostazione di questo tipo, aggiunge l’Aran, può essere assunta anche “a preventivo” negli enti che rischiano la soppressione e che «dovranno adottare particolari cautele nella concessione delle prerogative sindacali», adottando ad esempio «la concessione pro rata». Anche perché i permessi di troppo vanno restituiti, come prevedono i contratti quadro che impongono la restituzione del «corrispettivo economico» o la compensazione con un taglio di ore l’anno successivo.
Il Sole 24 Ore – 15 marzo 2016