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Pubblica amministrazione. Permessi sindacali con calcolo pro rata. Le istruzioni dell’Aran per gli enti interessati da riassetti organizzativi

In questa fase ad alto tasso di mobilità per la geografia della pubblica amministrazione anche le regole della rappresentanza sindacale devono adeguarsi ai confini interessati da mutamenti più o meno rapidi. Per questa ragione l’Aran, l’agenzia negoziale che rappresenta il “datore di lavoro” pubblico, con la circolare 1/2016 interviene per disciplinare il funzionamento delle Rsu e i calcoli su monte ore e distribuzione dei permessi sindacali per le amministrazioni che cambiano assetto.

Il principio da tradurre in pratica è quello fissato nel contratto quadro del 2015, che sulla base di quanto sperimentato nella scuola due anni prima punta a far “sopravvivere” il più possibile il sistema della rappresentanza alle ristrutturazioni degli enti, per evitare che ogni riassetto imponga nuove elezioni inceppando i meccanismi delle relazioni sindacali.

Con questa filosofia, le istruzioni dell’Aran si addentrano nei criteri per il ricalcolo dei permessi sindacali nei tre casi di riorganizzazione delle Pa: costituzione di un nuovo ente dal trasferimento di funzioni e personale, incorporazione da parte di un ente di funzioni e personale di altre amministrazioni, e scorporo di personale da un ente che però continua a sopravvivere, anche se alleggerito.

La regola generale prevede di fondare la quantificazione e la distribuzione dei permessi sulla situazione che ogni amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente. I riassetti, però, possono avvenire in altre date, e in questi casi la via è quella del calcolo «pro rata».

Se per esempio un ente passa da 100 a 50 dipendenti dal mese di maggio, il monte ore dei permessi, misurato in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, va calcolato in due fasi: per 4/12 (il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile) sulla base della vecchia struttura, e per 8/12 (dal 1° maggio al 31 dicembre) in base alla nuova. Un’impostazione di questo tipo, aggiunge l’Aran, può essere assunta anche “a preventivo” negli enti che rischiano la soppressione e che «dovranno adottare particolari cautele nella concessione delle prerogative sindacali», adottando ad esempio «la concessione pro rata». Anche perché i permessi di troppo vanno restituiti, come prevedono i contratti quadro che impongono la restituzione del «corrispettivo economico» o la compensazione con un taglio di ore l’anno successivo.

Il Sole 24 Ore – 15 marzo 2016 

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