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Come cambia la previdenza nel 2018. Le 4 vie per uscire. Speranza di vita, aumenti limitati. Pensione anticipata, contano i contributi

Quattro vie per pensionarsi. Le «pensioni ordinarie» (i trattamenti, cioè, che ordinariamente sono conseguiti da chi lavora dopo un certo numero di anni di attività e dopo aver maturato una certa età) sono due: vecchiaia e anticipata. Per ognuna delle due pensioni sono previste due categorie di requisiti: una per i lavoratori in regime «retributivo» o «misto» (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996); un’altra per i lavoratori in regime «contributivo» (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995). Di conseguenza, le «vie» per pensionarsi diventano quattro: due per ognuna delle due pensioni. Vediamo i requisiti di pensionamento validi dal 1° gennaio 2018.

Pensione di vecchiaia. Per accedere alla «pensione di vecchiaia» occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi (requisito contributivo). Le novità in vigore da gennaio 2018 riguardano il requisito anagrafico che, già dal 1° gennaio 2016, è andato sempre peggiorando per due ragioni: per l’incremento di 4 mesi per effetto della variazione della «speranza di vita» (il prossimo aumento ci sarà il 1° gennaio 2019); per gli aumenti programmati dalla riforma Fornero. La batosta, in particolare, c’è stata per le donne lavoratrici autonome e dipendenti del settore privato; alle donne occupate nel settore pubblico, invece, i requisiti già erano stati maggiorati negli anni passati.

Lavoratori del sistema «retributivo» o «misto».

Nell’anno 2017 questi lavoratori potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contributi e un’età pari a:

  1. a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
  2. b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
  3. c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.

Dal 1° gennaio 2018 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la presenza di almeno 20 anni di contributi, con un’età pari a:

  1. d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato (+ 1 anno);
  2. e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
  3. f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.

Lavoratori del sistema «contributivo». Nell’anno 2017 questi lavoratori hanno avuto due vie per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A) Prima via:

– con almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:

  1. a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
  2. b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti ecc.) e le lavoratrici parasubordinate (iscritte alla gestione separata);
  3. c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata;

– a condizione di aver diritto a una pensione d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. «importo soglia»), fissato con riferimento all’anno 2012, cioè euro 644,12 mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

  • per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
  • per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.B)
  1. B) Seconda via:

– all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).

Dal 1° gennaio 2018 restano le due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, ma con le seguenti variazioni:

  1. A) Prima via:

– almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:

  1. d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato (+ 1 anno);
  2. e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
  3. f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata;

– a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. «importo soglia»).

  1. B) Seconda via:

– all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall’importo della pensione.

SPERANZA DI VITA, AUMENTI LIMITATI

Il tempo si è fermato per maestre d’asilo, facchini, spazzini e operai agricoli. Almeno dal punto di vista pensionistico, infatti, per tali categorie di lavoratori (e per altre che appartengono ai c.d. «lavori gravosi») non ci sarà il programmato aumento di cinque mesi del requisito d’età ai fini del pensionamento (vecchiaia e/o anzianità) decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019. A stabilirlo è la legge Bilancio 2018 che ha modificato il criterio di calcolo della speranza di vita.

La «speranza di vita».

Quando andrò in pensione? Quanto prenderò di pensione? Le variabili che condizionano sia l’accesso alla pensione e sia la misura sono due: l’età anagrafica e i contributi versati all’Inps. Un tempo l’età anagrafica era fissata per legge ed era immodificabile se non per mezzo di una nuova legge. Oggi, invece, vige un particolare criterio che, automaticamente, senza necessità di un intervento specifico da parte di una legge, produce aumenti al requisito d’età per l’accesso a tutte le pensioni in misura pari alla variazione della c.d. «speranza di vita». Questa «speranza di vita» altro non è che un modo per indicare l’indice statistico, calcolato dall’Istat, che misura la probabilità di vita: se la vita si allunga, automaticamente si elevano anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pensione.

L’ultimo adeguamento alla speranza di vita c’è stato il 1° gennaio 2016, quando tutti i requisiti hanno subito l’innalzamento di quattro mesi; il precedente e primo adeguamento c’era stato a gennaio 2013. Il prossimo adeguamento, il terzo, ci sarà dall’anno 2019 e d’allora in avanti gli aumenti saranno biennali. Qui, tuttavia, è intervenuta la legge di Bilancio 2018, introducendo alcune novità.

Il calcolo della speranza di vita. In primo luogo ha modificato il meccanismo di calcolo dell’adeguamento, a partire dal 2021, prevedendo che si deve far riferimento alla media dei valori della probabilità di vita registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni (dello stesso biennio precedente). Finora, invece, si è fatto riferimento alla differenza di valore tra l’ultimo anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l’ultimo anno del periodo precedente; e così ancora sarà per l’adeguamento che ci sarà dal 2019. Per l’adeguamento successivo (decorrente dal 2021 e per il quale il biennio di riferimento è costituito dagli anni 2017-2018) si farà riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. Per gli adeguamenti ancora successivi, si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

Un limite all’adeguamento. In secondo luogo la legge Bilancio ha stabilito che, a partire dall’adeguamento previsto dal 1° gennaio 2021:

  • gli aumenti della speranza di vita non potranno essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale eccedenza in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
  • gli adeguamenti non avranno luogo qualora la variazione sia di segno negativo, salvo, anche in questo caso, il recupero della variazione negativa in sede di adeguamenti successivi mediante compensazione con gli eventuali incrementi).

Gli «esentati» dalla speranza di vita.

In terzo luogo ha previsto l’esclusione dall’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata nelle seguenti situazioni:

  • lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella) e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd «usuranti», ex dlgs n. 67/2011), a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;
  • lavoratori precoci;
  • soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’Ape sociale.

Alle precedenti categorie di lavoratori, inoltre, la legge Bilancio ha stabilito anche l’esclusione dall’elevazione del requisito d’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni, previsto a partire dal 1° gennaio 2021 dalla riforma Fornero (art. 24, comma 9, del dl n. 201/2011), come norma di principio generale (a prescindere, cioè, dall’esito degli automatici adeguamenti che ci saranno fino al 31 dicembre 2020).

La legge Bilancio ha demandato a un decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle specificazioni delle professioni gravose e alle procedure per presentare la domanda di accesso al beneficio e per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Inps.

PENSIONE ANTICIPATA, CONTANO I CONTRIBUTI

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ha la particolarità di poter essere conseguita solo con il requisito contributivo (quindi a qualunque età). Anche in tal caso vanno distinte due situazioni:

– lavoratori con contributi già versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, del regime «retributivo» o «misto»);

– lavoratori che hanno iniziato a lavorare e pagare contributi dal 1° gennaio 1996 (lavoratori, cioè, del regime «contributivo»).

Lavoratori del sistema «retributivo» o «misto». Come l’anno scorso, anche nel 2018 possono conseguire la pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati:

uomini = 42 anni e 10 mesi;

donne = 41 anni e 10 mesi.

Lavoratori del sistema «contributivo». Come l’anno scorso, anche nel 2018 hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata.

  1. A) Prima via. Con le seguenti anzianità contributive:

uomini = 42 anni e 10 mesi;

donne = 41 anni e 10 mesi.

In tal caso si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati con esclusione dei contributi volontari; i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo).

  1. B) Seconda via: al compimento di 63 anni e 7 mesi in presenza di almeno 20 anni di contributi «effettivi» (obbligatori, volontari, riscatto, esclusi contributi figurativi) e a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2012: cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili).

 

Tratto da ItaliaOggi – 15 gennaio 2018

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