Il regolamento 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre. Abrogati il regolamento 509/2006 e 510/2006. Entro gennaio 2014 relazione della CE su regimi speciali per agricoltura locale e vendite dirette.
L’agricoltura UE ha le norme più severe al mondo e possiede eccellenze agroalimentari inestimabili: giusto allora che gli imprenditori agricoli siano adeguatamente remunerati per il loro lavoro, e supportati in questo da una corretta comunicazione ai consumatori, in grado di identificare queste produzioni. E’ stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 343/1, il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (ovvero il 4 gennaio 2013) e abroga la normativa precedente, in particolare i regolamenti 509/2006 e 510/2006, i cui registri di prodotti vengono automaticamente trasferiti nel nuovo regolamento.
All’articolo 12, il paragrafo 3 recita: “Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.”
All’articolo 23, paragrafo 2, si stabilisce la presenza di un simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite (STG); allo stesso articolo, al paragrafo 3 si afferma che:
“Per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».”
Le disposizioni del regolamento applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
Inoltre entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. [Articolo 55 -Relazione su agricoltura locale e vendita diretta
Gli obiettivi del nuovo regolamento 1151/2012 sono chiari:
-favorire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari su prodotti ad alto valore aggiunto;
-fornire ai consumatori informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;
-garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
-promuovere l’integrità del mercato interno.
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sicurezzaalimentare.it – 16 dicembre 2012