Questa settimana potrebbe essere quella buona dopo una serie di sedute “a vuoto”. Il testo da “limare” dovrebbe essere di 11 articoli. Tra le novità la depenalizzazione della colpa professionale, le assicurazioni no fault e il potenziamento del risk management. Obbligo assicurativo per i libero professionisti, solo facoltativo per i dipendenti del Ssn
– Il Comitato ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera sta già lavorando alla messa a punto di un testo unico che raggruppi le diverse proposte di legge in materia di responsabilità professionale (AC. 259 Fucci, AC. 262 Fucci, AC. 1324 Calabrò, AC. 1312 Grillo, AC. 1581 Vargiu e AC. 1902 Monchiero, AC. 1769 Miotto e AC. 2155 Formisano). Un testo definito ancora non c’è ma siamo in grado di anticipare le linee conduttrici del lavoro sul quale i diversi rappresentanti dei gruppi in Commissione dovranno trovare la quadra. Giovedì prossimo è calendarizzato un nuovo incontro dopo le sedute “a vuoto” delle ultime settimane.
In tutto dovrebbero essere 11 articoli. Al primo punto troviamo la definizione di “atto sanitario”, un atto “complesso e sottoposto a molte variabili”. Una complessità che i legislatori hanno tutte le intenzioni di far emergere nel testo finale proprio al fine di far capire che ci si riferisce a “questioni complesse” con diverse ricadute in diversi soggetti. Dal medico e ai sanitari in generale, fino alle aziende sanitarie e naturalmente al cittadino.
Nell’articolo 2 l’attenzione è posta sulla “gestione del rischio clinico”, mettendo in evidenza gli organismi preposti, gli aspetti legati alla segnalazione degli errori e alla formazione.
L’articolo 3 dovrebbe prevedere l’istituzione di un “Osservatorio regionale e nazionale” ed anche un’”Agenzia nazionale” dedicata.
Mentre all’articolo 4 saranno enunciati i principi di libertà e trasparenza e i nuovi compiti dell’Agenas sui sistemi di punteggio per la classificazione delle singole strutture in base alle azioni preposte alla gestione del rischio clinico.
Il patto forte dovrebbe però arrivare con l’articolo 5 dove ci dovrebbe essere la depenalizzazione della colpa medica. Ma al momento non sono noti i dettaglio della proposta che formulerà il Comitato ristretto.
Nell’articolo 6poi verrà stabilito che la responsabilità della struttura è contrattuale mentre quella del professionista è extra contrattuale
L’articolo 7 punta sul potenziamento delle iniziative di conciliazione e su altre tematiche finalizzate a semplificare i procedimenti di risarcimento in sede civile.
All’articolo 8 dovrebbero trovare invece posto le norme per introdurre in Italia il sistema assicurativo “no no fault” nel settore delle polizze sanitarie. In pratica si tratta di un sistema, già introdotto in Francia, che prevede l’indennizzo del paziente a prescindere dall’accertamento della colpa. A fronte di questo il paziente che aderisce al “no fault” rinuncerebbe ad azioni ulteriori in sede giudiziaria.
All’articolo 9 dovrebbe arrivare l’ok a forme di “autoassicurazione” e alla “rivalsa obbligatoria” nei confronti dei sanitari che hanno determinato il danno. E in proposito si dovrà anche definire l’entità percentuale della somma ammessa a rivalsa rispetto allo stipendio e il numero di anni in cui esercitare l’azione di ristoro del danno.
Nel pubblico, si parla di introdurre l’obbligo assicurativo per i sanitari sulla quota soggetta a rivalsa.
E inoltre si dovrebbero anche prevedere meccanismi “punitivi” sulla carriera ed eventualmente sanzionatori sulle autonomie professionali per i sanitari colpevoli di negligenza accertata.
E infine l’assicurazione “non obbligatoria” per il medico dipendente, mentre sarà obbligatoria per il libero professionista.
All’articolo 10 si prevede che la struttura sanitaria privata, sia accreditata e contrattualizzata, che non contrattualizzata si debba comportare come la struttura pubblica (è garante a tutti gli effetti del risarcimento danno) sotto il profilo della responsabilità dei sanitari che vi operano a qualsiasi titolo.
E infine l’ultimo articolo, l’11, che dovrebbe riformare le consulenze tecniche d’ufficio e prevedere anche l’Albo dei CTU, prevedendo inoltre la regolamentazione e la responsabilizzazione dell’attività dei consulenti di parte.
QS – 8 aprile 2015