Esclusi i trasportatori di rifiuti urbani e i liberi professionisti, rinvio dell’obbligo per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi, Sistri anche per i trasportatori stranieri in partenza dall’Italia, rigetto delle proposte volte a semplificare la procedura di trasporto e ad escludere dal primo scaglione gli impianti che impiegano anche rifiuti per generare prodotti.
Queste, insieme alla conferma dell’inapplicabilità delle sanzioni Sistri per il primo mese di avvio dell’operatività dei due scaglioni, le principali novità contenute nella circolare esplicativa del ministero del’ambiente, pubblicata due giorni fa sui siti istituzionali quattro ore prima del riavvio del sistema per la tracciabilità dei rifiuti.
Rifiuti urbani
Secondo l’interpretazione ministeriale non sono sottoposti all’obbligo di iscrizione al Sistri le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani che operano in regioni diverse dalla Campania. Tenuti a impiegare il sistema per la tracciabilità, invece, gli intermediari di rifiuti urbani pericolosi. Questi ultimi, però, a differenza degli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi, non sono citati tra i soggetti obbligati a usare il Sistri dal 1?ottobre.
Ancora indeterminata, infine, la posizione dei gestori di impianti che trattano rifiuti urbani pericolosi: da un lato la circolare afferma il principio generale secondo il quale dal 1? ottobre il sistema è diventato operativo «per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi», dall’altro si limita a richiamare la prescrizione secondo la quale tra i soggetti obbligati sono compresi gli enti e le imprese che «effettuano operazioni di trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi».
L’esclusione dei trasportatori di rifiuti urbani è senz’altro una semplificazione di grande rilievo, ma dal punto di vista dell’ermeneutica giuridica è curioso che il medesimo termine – “rifiuti pericolosi” – quando riferito alla raccolta e al trasporto escluda i rifiuti urbani pericolosi, nel caso dell’intermediazione li includa e nel caso del trattamento resti indeterminato in proposito.
Liberi professionisti
La circolare li esclude dall’obbligo di iscrizione al sistema richiamando l’articolo 190, comma 8, Dlgs 152/2006: adempieranno all’obbligo di tracciabilità conservando in ordine cronologico le schede di movimentazione Sistri.
Finalità produttive
Per le operazioni di «messa in riserva», stoccaggio prima del recupero, di «deposito temporaneo», stoccaggio prima dello smaltimento, e di «deposito temporaneo» messe in atto da produttori iniziali di rifiuti pericolosi il riavvio del sistema è posticipato al 3 marzo 2014. È anomala, la scelta di accumulare le prime due, attività per le quali è indispensabile un’autorizzazione, alla terza, operazione preliminare e distinta dalla gestione di rifiuti. Manca, in questo caso, qualsiasi argomentazione a sostegno della scelta.
Rifiutata, infine, la proposta di Confindustria di circoscrivere l’ambito di applicazione del Sistri ai veri e propri impianti di trattamento dei rifiuti. Cartiere, fonderie, acciaierie, cementifici e vetrerie che impiegano rifiuti per alimentare i loro processi produttivi, sono quindi tenuti a usare il sistema dal 1?ottobre.
Procedure di trasporto
Rigettata anche la proposta di impiegare la procedura di «comunicazione per microraccolta», per tutti i trasporti, anche quelli che prevedono il carico dei rifiuti presso un unico produttore. La conseguenza della scelta ministeriale è la necessità di tracciare in anticipo, strada per strada, su una cartografia digitale il percorso del mezzo di trasporto che, in ogni caso, sarà monitorato dalla black box installata sul mezzo.
Nuovi produttori di rifiuti
L’obbligo di impiego del sistema per documentare la produzione di rifiuti che decadono da attività di trattamento dei medesimi è stato confermato, ma non si chiarisce né che cosa significhi che questa attività deve mutare la composizione o la natura del rifiuto, né se l’obbligo sia previsto per i «soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi a trattamento» o, molto più ragionevolmente, per quanti dal trattamento di qualsiasi genere di rifiuti ottengono scarti classificati come pericolosi.
Il Sole 24 Ore – 2 ottobre 2013