Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve coincidere, tendenzialmente, con la domenica ed essere goduto in 24 ore consecutive. La sua fruizione è rinviabile, ma in un arco di tempo, in media, di 14 giorni. In questo caso il dipendente ha, però, diritto a un compenso sia per il lavoro domenicale, sia per la gravosità del lavoro oltre i sei giorni consecutivi.
A parte l’irrinunciabilità che vale per tutti i dipendenti, queste regole non si applicano ad alcune categorie, come, ad esempio, il personale di volo o quello del settore marittimo. Alcune regole, poi (la fruizione settimanale e il riposo domenicale) sono derogabili per alcune attività o per effetto della contrattazione collettiva.
L’inosservanza dell’obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento dei danni e a sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro (articolo 18-bis, comma 3, Dlgs 66/2003).
I principi fondamentali di questa materia sono dettati dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 9 del Dlgs 66/2003. La giurisprudenza ha poi precisato ulteriori profili. La Corte costituzionale ha stabilito che il riposo settimanale non può essere frazionato, essendo la consecutività delle 24 ore un suo elemento essenziale (sentenza 102/1976). Secondo la stessa Corte, è fruibile in un giorno non festivo, ma solo se è mantenuta la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale.
La sezione Lavoro della Cassazione ha approfondito varie altre questioni, come le conseguenze del mancato godimento, le tipologie di danno derivante e i profili di prova di quest’ultimo. La sentenza 15699 del luglio 2015 ha precisato che il danno per mancato riposo settimanale può essere: da “usura psicofisica” e alla salute; biologico. Solo il danno da usura psicofisica e alla salute è presunto, essendo l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento già previsto dall’articolo 36 della Costituzione, ed espone il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Nella pronuncia 14710/2015, la Cassazione ha stabilito che la misura del risarcimento da usura psicofisica per mancato riposo sia da stabilire con valutazione motivata del giudice, che tenga presente la gravosità delle prestazioni lavorative, eventuali strumenti affini della disciplina collettiva e clausole collettive sul risarcimento riconosciuto al lavoratore.
La sentenza 26398/2013 ha negato il risarcimento per lavoro oltre i sei giorni consecutivi, stabilendo che il diritto incondizionato al risarcimento spetta solo in caso di effettiva perdita del riposo e non nelle ipotesi di lavoro oltre sei giorni in cui rilevi solo un ritardo della pausa di riposo.
In base alla decisione 14940/2014, poi, non c’è lesione del diritto al riposo se il sistema dei turni, nel suo complesso, crea una situazione più favorevole al dipendente.
La sentenza 23624/2010 ha, invece, negato il risarcimento a una lavoratrice domestica che non aveva provato l’effettivo lavoro nei giorni di riposo settimanale.
Altre sentenze, infine, hanno approfondito l’istituto della reperibilità, cioè l’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione per un’eventuale prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale. Così la decisione 11727/2013 ha ritenuto che la reperibilità passiva (cioè quella senza effettivo lavoro) non dà diritto, per legge, al riposo compensativo, ma, al più, a una specifica maggiorazione economica, mentre la reperibilità consistente in lavoro effettivo, invece, dà luogo a riposo in un altro giorno. In base alla sentenza 18310/2011, infine, il lavoratore che pretende un risarcimento del danno da usura psicofisica per il disagio subito a causa della reperibilità in un giorno festivo, deve allegare e provare questo danno.
Le eccezioni. Previsti periodi compensativi. I contratti collettivi possono stabilire interruzioni diverse
Pur mantenendo ferma l’irrinunciabilità del riposo settimanale, l’articolo 9 del Dlgs 66/2003 consente varie deroghe alle regole generali. Innanzitutto, il comma 2 prevede eccezioni al principio dell’interruzione ogni sette giorni e, di regola, di domenica. I contratti collettivi possono stabilire diversamente, ma solo se prevedono periodi equivalenti di riposo compensativo o – se la concessione di questi periodi non è possibile per motivi oggettivi – una protezione appropriata.
La deroga è possibile anche in caso di turni (cioè, lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane), qualora il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale.
La stessa disposizione considera lecita la “deviazione” dalla regola nel caso di:
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
trasporti ferroviari, quali le attività a bordo dei treni, quelle discontinue e quelle che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
Ci sono eccezioni anche alla regola del riposo di domenica (comma 3, articolo 9). Il lavoro domenicale è consentito nelle ipotesi di:
operazioni industriali con uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate;
attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte e per ragioni tecniche, lo svolgimento continuativo;
industrie stagionali che hanno urgenza di lavorazioni per la materia prima o per deterioramento o utilizzazione del prodotto. Sono comprese le industrie che trattano materie di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno;
servizi e attività in cui il lavoro domenicale avvenga per esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o pubblica utilità;
attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
vendita al minuto e affini (articolo 7 della legge 370/1934), esercizi di vendita al dettaglio, dei Comuni turistici (e altre attività citate dagli articoli 11, 12 e 13 del Dlgs 114/1998) e lavoro nel settore termale (articolo 3 della legge 323/2000).
Altre deroghe (sempre di riposo in giorno diverso dalla domenica) sono previste per i fedeli di Chiese diverse dalla cattolica.
Giurisprudenza e interpretazioni ministeriali hanno, infine, chiarito i criteri per l’utilizzo delle deroghe, ad esempio affermando che si debbano rispettare, in tali casi, limiti di ragionevolezza rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro.
Aldo Monea – Il Sole 24 Ore – 28 settembre 2015