Ampliamento Il principio contenuto nella sentenza 46/10 della Consulta veniva finora applicato solo ai lavoratori già titolari di rendita. Con la circolare 32/15 Inail estende gli effetti della sentenza 46/10 della Corte costituzionale in materia di protrazione dell’esposizione al rischio di contrarre malattie professionali sia a chi non è stato indennizzato, sia a chi lo è stato solo in capitale per l’originaria malattia e ciò anche nel caso il cui l’esposizione al rischio sia avvenuta in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.
Si ricorda che la Consulta aveva stabilito il principio secondo cui l’aggravamento di una malattia professionale accertato dopo la scadenza del termini revisionali – determinato dal protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio successiva alla costituzione di rendita – va considerato «nuova malattia» ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/65) e non trattato ai sensi dell’articolo 137 dello stesso Testo unico(revisione).
La Cassazione aveva fatto, poi, seguito al pronunciamento della Corte costituzionale con tre sentenze fotocopia nel 2011 (5548/11, 5549/11 e 5550/11).
Si evidenzia che Inail già nel gennaio 2014 aveva recepito il nuovo principio nella circolare 5/14, stabilendo che la denuncia di aggravamento verificata dopo la scadenza di 15 anni va considerata nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione all’agente patogeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale. Diversamente, la domanda di aggravamento a seguito di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita, presentata entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio, andava trattata come revisione.
In questa circolare Inail aveva fatto riferimento solo ad ipotesi in cui il protrarsi dell’esposizione al rischio riguardi un lavoratore già reddituario, ma non aveva preso in considerazione il caso di un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili o indennizzato solo in capitale (postumi fino al 15%).
Con la nuova circolare 32/15 l’Istituto ha invece esteso l’applicabilità del principio ai casi finora non considerati, precisando, inoltre, che la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche se la protrazione dell’esposizione al medesimo rischio sia avvenuta in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la prima tecnopatia.
L’Inail indica tre ipotesi di aggravamento da considerare come “nuova malattia”, oltre i 15 anni: e malattia denunciata dopo il 15 marzo 2000, riconosciuta ma non indennizzata (grado inferiore al 6%); r malattia denunciata dopo il 15 marzo 2000, indennizzata in capitale (grado tra il 6 e il 15%); t malattia denunciata prima del 16 marzo 2000, riconosciuta, ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11%).
L’Inail sottolinea nella circolare che le novità si applicano ai casi futuri, nonché a quelli ancora in fase di istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passata in giudicato.
Il Sole 24 Ore – 5 marzo 2015