Il 13 Luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione che reca la modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie animali trasmissibili di CATEGORIA A.
Di seguito vengono riportati gli articoli del regolamento contenenti le modifiche apportate.
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:
- all’articolo 21, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:»;
- .all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.»;
- l’articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 – Abrogazioni
- Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.
- 2. Le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali direttive, cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021.».
- 4. l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L’allegato riportato di seguito illustra i divieti di attività riguardanti animali e prodotti collegati alle malattie di categoria A, per:
- Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
- Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
- Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
- Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, e non applicabile alla NCD.
- Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, e non applicabile alla NCD.
- Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, e non applicabile alla NCD.
- Monta naturale itinerante di animali detenuti delle specie elencate, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, e non applicabile alla NCD.
- Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, SPGP, PPR, NCD e non vietato per LSD, CBPP e CCPP.
- Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
- Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, PPR, NCD, e non vietato per LSD, CBPP, SPGP, CCPP.
- Movimenti di latte crudo e colostro ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, SPGP, PPR, non vietato per CBPP e CCPP, non ammissibile per NCD.
- Movimenti di prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, SPGP, PPR, non vietato per CBPP e CCPP, non ammissibile per NCD.
- Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, SPGP, PPR, NCD, non vietato per CBPP e CCPP.
- Letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, SPGP, PPR, NCD, non vietato per CBPP e CCPP.
- Pelli, lana, setole e piume di animali, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, SPGP, PPR, NCD, non vietato per CBPP e CCPP.
- Sottoprodotti di origine animale diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e da pelli, lana, setole e piume di animali, che risulta vietato per le patologie FMD, RP, RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
- Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di protezione, che risulta vietato per le patologie FMD, RP e non vietato per RVF, LSD, CBPP, SPGP, PPR, CCPP, NCD.
Per leggere il documento completo cliccare qui.
Fonte: EurLex