Nel territorio della Regione Veneto è consentito lo smaltimento delle carcasse degli animali da compagnia di proprietà di privati (quindi animali esclusi dai circuiti commerciali) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) rispettando determinate condizioni. Lo comunica il direttore della Sezione veterinaria regionale, Giorgio Cester, con una nota di chiarimenti inviata all’Anci e agli ordini provinciali dei veterinari del Veneto. La nuova circolare si è resa necessaria a fronte delle numerose richieste di indicazioni. Le condizioni che vanno rispettate sono che il seppellimento avvenga in area idonea individuata dal Comune e l’assenza di patologie per le quali i regolamenti Ce 1069/2009, 142/2011 e regolamento di polizia veterinaria (Dpr 320/1954) ne impediscano categoricamente l’interramento.
Stabilito che l’autorizzazione rilasciata dal sindaco o da suo delegato rappresenta elemento vincolante, si ritiene, scrive Cester, che dopo una valutazione preliminare attraverso un’analisi dei competenti uffici locali, possano essere individuate le aree e le zone in cui l’inumazione sia concessa.
Consentendo in tal modo di esprime un parere autorizzativo generale e a priori, a fronte della richiesta di seppellimento da parte del proprietario dell’animale deceduto, in considerazione anche della necessità di dover procedere con tempestività e urgenza allo smaltimento della spoglia animale.
a cura Sivemp Veneto – 4 giugno 2014