Danno da liquidare secondo le tabelle milanesi e non sulla base di quelle sugli infortuni sul lavoro Il datore non può aggravare la patologia di un impiegato già depresso con l’assegnazione a mansioni monotone. Non basta.
In questi casi il dipendente ha diritto al risarcimento del danno che va liquidato secondo le tabelle di Milano e non secondo quelle specifiche sugli infortuni sul lavoro.
Lo ha sancito la Corte d’Appello di Ancona che, con la sentenza n. 1085/2012, ha accolto il ricorso principale di un’impiegata delle Poste che, già affetta da una seria depressione, era stata illegittimamente trasferita e assegnata a mansioni molto monotone. Irrilevante, secondo i giudici, il basso livello della qualifica professionale. Chi soffre di patologie psichiatriche non può essere adibito a compiti poco gratificanti.
Sul punto della liquidazione del danno, la corte marchigiana ha invece sancito che il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidita’ utilizzati dal Tribunale Milano 2009 che rapportano l’entita’ del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidita’ e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’eta’ del danneggiato al momento dell’accadimento dell’evento dannoso.
Debora Alberici www.cassazione.net