Il ministero della Salute ha indirizzato agli assessorati alla sanità e all’agricoltura e ai servizi veterinari delle Regioni due note in materia di sottoprodotti di origine animale che forniscono chiarimenti sul riconoscimento ai sensi del Reg 1069/09 delle attività inerenti recupero, stoccaggio, commercializzazione di pelli ottenute da animali morti e su alcuni aspetti delle Linee guida nazionali Soa (di cui all’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio scorso). Per quanto riguarda il primo punto la nota del direttore generale Silvio Borrello, che integra la nota del 26 aprile 2013, informa che le attività di scuoiatura di animali morti delle specie bovina, ovina e caprina possono essere effettuate esclusivamente negli impianti di trasformazione o deposito di categoria I riconosciuti dall’autorità competente ai sensi del regolamento 1069/2009.
Poiché tali pelli, dopo l’asportazione dal corpo dell’animale morto, sono classificate come materiale di categoria 3, destinate esclusivamente ad usi esterni alla catena alimentare e dei mangimi, i suddetti impianti devono essere provvisti di un’area di stoccaggio dedicata per materiale di categoria 3 e devono mettere in atto procedure documentate per impedire la contaminazione incrociata.
Le attività di scuoiatura e stoccaggio di pelli devono essere specificamente autorizzate dall’autorità competente locale a cui è demandata la valutazione dei necessari requisiti gestionali e strutturali.
Per quanto riguarda la nota sulle linee guida il Ministero comunica che, a seguito di una verifica con il gruppo di lavoro interregionale, è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti.
I chiarimenti riguardano la stampa dei registri e l’incentivo alla diffusione di documentazione elettronica, anche per i documenti di trasporto. Il secondo chiarimento riguarda il documento commerciale semplificato che, se adottato dalle Regioni, può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale dai trasportatori di quelle Regioni che lo hanno autorizzato. Infine vengono forniti chiarimenti anche per quanto riguarda il deposito temporaneo di pelli destinate alla produzione di gelatine.
A cura Sivemp Veneto – 1 luglio 2013 – riproduzione riservata