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Svolta su congedi, al via nuove norme pubblico e privato

L’anno scorso, stando ai dati raccolti dal Dipartimento Funzione pubblica, 244.997 dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche (pari al 7,4% del totale) ha beneficiato di un permesso o un congedo per l’assistenza di un figlio o un parente con handicap, come previsto dalla legge 104 del 1992.

Il monitoraggio effettuato da palazzo Vidoni è stato realizzato in attuazione di un obbligo previsto dal «collegato lavoro», vale a dire la legge 183/2010. Risulta che per le 19mila amministrazioni censite (il 75,4% del totale), il ricorso ai permessi o ai congedi parentali s’è tradotto in oltre 4,8 milioni di giornate di lavoro in meno, per un costo stimato di poco inferiore ai 730 milioni di euro.

Il decreto legislativo approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri, in attuazione d’una delega del «collegato lavoro», punta a semplificare e riordinare la normativa che regola i congedi e i permessi per i dipendenti pubblici e privati, per i quali ultimi non esistono stime recenti altrettanto puntuali sull’utilizzo di questi istituti. Il testo è snello (nove articoli in tutto), arriva in porto dopo il primo esame di appena due mesi fa e dopo aver incassato il via libera sia delle parti sociali sia delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata. I ministri Maurizio Sacconi e Renato Brunetta puntano, con queste nuove norme, da un lato a rendere più semplice per i lavoratori l’utilizzo dei permessi, quando ne hanno diritto. Dall’altro si cerca invece di restringere illeciti e abusi.

Si parte dal riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato – salvo preavviso di 10 giorni – per le lavoratrici che lo richiedono dopo un aborto o la morte prematura del bambino (articolo 2) e si chiude con il riconoscimento che la normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (articolo 8). Permessi che per i dipendenti pubblici assegnati temporaneamente ad altra sede, si applicheranno entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.

Il congedo parentale per i genitori di bambini disabili (articolo 3) potrà invece essere prolungato. Ma seguendo una griglia precisa: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei due genitori ha ora il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l’ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del congedo (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi; si prevede un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Nuove regole anche per il congedo per l’assistenza a un portatore di handicap grave (articolo 4) che sancisce il diritto, di entrambi i genitori anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il permesso vale anche se l’assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. In questo caso chi assiste il disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti (articolo 6). Norme di semplificazione, infine, sui congedi retribuiti per cura dei lavoratori con invalidità (fino a 30 giorni l’anno) e sui congedi straordinari per studio dei dipendenti pubblici ammessi a concorsi per dottorato. Valgono una sola volta e il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.

DOCUMENTI – Il testo del decreto, la relazione illustrativa e la relazione tecnica sui congedi e permessi dal lavoro

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