Il trattamento di fine rapporto arriverà nella busta paga dei dipendenti che ne faranno richiesta al datore di lavoro non prima di aprile, con uno slittamento ulteriore nel caso in cui l’azienda abbia meno di 50 addetti e abbia fatto richiesta di accesso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia.
A stabilirlo è il Dpcm 29/2015, contenente il regolamento con le norme attuative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) sulla monetizzazione del Tfr come quota integrativa della retribuzione (Quir) pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 65.
Il testo di 15 articoli contiene anche il modello per la richiesta di pagamento mensile che ogni interessato dovrà compilare, sottoscrivere e fare avere al proprio datore di lavoro. Una volta che quest’ultimo avrà accertato il possesso dei requisiti del richiedente, fra cui un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, l’erogazione sarà operativa dal mese successivo a quello della formalizzazione dell’istanza e sino al periodo di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Dato che non c’è una scadenza per l’opzione, si può presumere che la scelta possa essere fatta anche successivamente al mese di marzo, fermo restando il termine della validità della stessa al 30 giugno 2018. Durante tale periodo è sospesa l’eventuale corresponsione del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps o ai fondi di previdenza complementare. In quest’ultimo caso, però, si continueranno a versare gli eventuali contributi aggiuntivi in carico ai lavoratori e all’azienda.
La Quir non può essere richiesta dai dipendenti del settore agricolo, di quello domestico e dei comparti i cui contratti collettivi nazionali prevedono la corresponsione periodica del Tfr e, in ogni caso, se il trattamento di fine rapporto è stato dato a garanzia di contratti di finanziamento. Inoltre l’operazione non è praticabile se l’azienda è soggetta a procedure concorsuali, fruisce di Cig, anche in deroga, abbia sottoscritto un accordo per la ristrutturazione dei debiti o di risanamento. Gli importi erogati in busta paga sono assoggettati a tassazione ordinaria, ma non sono imponibili ai fini previdenziali.
L’operazione di liquidazione mensile slitterà, invece, al terzo mese successivo a quello di efficacia della richiesta nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia meno di 50 addetti e abbia voluto accedere al finanziamento assistito dall’apposito fondo di garanzia istituito presso l’Inps. Il fondo in esame, regolato nell’articolo 9 del Dpcm 29/15, disporrà di una dotazione iniziale costituita da 100 milioni di euro per l’anno in corso a carico del bilancio dello Stato, nonchè dal finanziamento dello 0,2% della retribuzione imponibile riferita ai lavoratori dipendenti per cui il datore di lavoro abbia chiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Quir.
Il ritardo con cui il regolamento attuativo è stato varato dal governo e poi pubblicato è stato stigmatizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. «Per i lavoratori italiani non sarà possibile dal mese di marzo scegliere di liquidare il Tfr in busta paga – ha sottolineato ieri la Fondazione in una nota – . Il tutto nonostante la legge preveda quale periodo oggetto di liquidazione quello che va proprio da marzo 2015 a giugno 2018. Il ritardo, oltre a tradire le aspettative di quella parte di lavoratori interessati alla liquidazione del Tfr in busta paga, ha lasciato fino a ieri al buio le aziende che si stanno preparando da tre mesi a questa rivoluzione. La legge di stabilità, infatti, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015».
Il Sole 24 Ore – 20 marzo 2015