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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»Tfr rinviato di altri sei mesi. Verrà corrisposto a rate in base all’importo. Congelata l’indennità di vacanza contrattuale
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    Tfr rinviato di altri sei mesi. Verrà corrisposto a rate in base all’importo. Congelata l’indennità di vacanza contrattuale

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche17 Ottobre 2013Nessun commento4 Minuti di lettura
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    tfr guaiContinua la stretta sul pubblico impiego, sia per il permanere dei vincoli alle assunzioni, sia per i risparmi attesi facendo leva sugli istituti contrattuali. La bozza legge di stabilità estende al 2014 il blocco della contrattazione collettiva e accompagna questa misura con il “congelamento” fino al 2017 dell’indennità di vacanza contrattuale introdotta dal Dl 78/10. L’articolo 47 bis, comma 2, del Dlgs 165/01 che disciplina il pubblico impiego dispone che, al via libera della legge finanziaria al rinnovo del contratto collettivo, ai lavoratori del comparto spetti comunque una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. Si allungano, ancora, i tempi per la riscossione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio che saranno erogati non più dopo sei mesi, ma dodici, dalla cessazione

    Il Dl 78/10, nel sancire il blocco della contrattazione per gli anni 2010-12, ha stabilito che dal 2010 l’indennità di vacanza contrattuale (Ivc) fosse erogata a norma dalla finanziaria 2009, che ha reso automatico il pagamento dell’indennità dal mese di aprile successivo all’anno di scadenza del contratto. La legge di stabilità 2014, almeno nel testo al momento disponibile, congela fino al 2017 l’importo dell’Ivc nella misura in godimento al 31 dicembre 2013 ed estende la misura al personale della sanità e a quello convenzionato con il Ssn. Da questa misura il Governo si attende un risparmio di spesa lorda, per il solo comparto Stato, di 300 milioni per il 2015 e di 440 a decorrere dal 2016. Un ulteriore risparmio deriva dal mantenimento, anche nel 2014, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, nei limiti riferiti all’importo dell’anno 2010 (ulteriormente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

    Con l’interpretazione autentica dei Dpr 170/07, relativo alle forze di polizia, e 163/02 (forze armate) si stabilisce, poi, che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.

    Si allungano, ancora, i tempi per la riscossione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio che saranno erogati non più dopo sei mesi, ma dodici, dalla cessazione. Con effetto dall’1 gennaio 2014 e per chi matura i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla stessa data, inoltre, il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

    a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;

    b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50mila euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;

    c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100mila euro.

    Dall’1 gennaio 2014 il limite massimo dei trattamenti economici, avente come riferimento il trattamento spettante al Primo presidente della Corte di cassazione, si applica a chiunque riceva dalla Pa compensi per lavoro subordinato o autonomo, compresi gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche. Sono ridotti anche i compensi degli avvocati della Pa, che in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all’amministrazione saranno corrisposti nella misura massima del 50 per cento.

    Ogni pagamento una tantum a chi andrà la pensione sarà erogabile anche in tre rate sulla base del suo ammontare

    Il Sole 24  Ore – 17 ottobre 2013 

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