Il monitoraggio. Sull’applicazione della novità che riguarda tutte le strutture statali è imminente una verifica di Palazzo Vidoni
Semplificazione e trasparenza. È nata con questi due obiettivi la norma che ha imposto alle amministrazioni statali di tenere informati i cittadini sull’introduzione di nuovi adempimenti. Per esempio: nuove scadenze, nuovi certificati oppure nuove autorizzazioni. È stato, però, anche previsto che la collettività venisse, allo stesso tempo, informata sugli obblighi che non ci sono più, che hanno cessato di esistere perché cancellati da quei regolamenti che ne hanno introdotto di nuovi.
Insomma, un quadro costantemente aggiornato, così che ogni persona si possa muovere con semplicità nei meandri della burocrazia, senza perdere tempo ad arrovellarsi su come fare per non sbagliare. E dove pubblicare un tal quadro di oneri informativi introdotti ed eliminati (così li chiama la legge) se non sul sito di ciascuna amministrazione?
Ebbene, a sette mesi dall’entrata in vigore della nuova regola, il quadro è desolante. Da una verifica a campione effettuata sui ministeri, solo quello della Pubblica amministrazione si salva. Nell’home page del sito di Palazzo Vidoni è infatti facilmente identificabile l’apposito link all’elenco “Oneri introdotti ed eliminati”, a cui deve essere possibile accedere o attraverso la sezione “Come fare per…” o cliccando su quella relativa a “Amministrazione trasparente” e poi, all’interno di quest’ultima, su “Disposizioni generali”. Nel sito della Pubblica amministrazione, oltre agli obblighi informativi – il cui elenco non c’è perché fino a questo momento (spiega il dicastero) non sono stati adottati provvedimenti che introducono o eliminano adempimenti per cittadini e imprese –, si trova il nome e il numero di telefono del responsabile del trattamento dei reclami e l’indirizzo mail dove è possibile inviare le rimostranze quando ci si imbatte in siti vuoti o non aggiornati.
Ed è questa la situazione, per esempio, dei ministeri della Salute, dell’Istruzione e dell’Economia, nei cui siti non c’è la sezione ad hoc sugli oneri informativi. Al ministero degli Esteri la sezione c’è, ma non è aggiornata. Quella della Farnesina è una situazione comune a molti dicasteri: è così, infatti, all’Interno, alla Difesa, alle Politiche agricole, alle Politiche sociali, ai Beni culturali. Diverso (ma nella sostanza identico) ciò che si scopre consultando il sito del ministero dello Sviluppo economico: la pagina c’è, ma è in costruzione. E così al ministero dell’Ambiente. Anche al ministero delle Infrastrutture la sezione sugli oneri informativi è presente, ma non c’è alcun documento. In questo caso, però, è difficile capire se ciò sia dovuto all’assenza di provvedimenti che, in questi ultimi sette mesi, hanno introdotto o eliminato oneri informativi (la legge non chiede all’amministrazione di specificarlo) oppure se si tratti di una comunicazione non aggiornata.
Forse lo accerterà il monitoraggio che il ministero della Pubblica amministrazione si prepara ad effettuare e che servirà a capire cosa finora non ha funzionato. Il quadro normativo relativo all’obbligo di pubblicazione degli oneri informativi generati dalle amministrazioni statali L’articolo 7 della legge 180/2011 (Tutela della libertà d’impresa) ha previsto che i regolamenti ministeriali e i provvedimenti amministrativi di carattere generale adottati dalle amministrazioni statali specifichino quali oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese vengono introdotti o eliminati da ciascuno di quegli stessi atti Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Non rientrano tra gli oneri informativi «gli obblghi di natura fiscale, né quelli che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti» Sempre l’articolo 7 della legge 180/2011 ha previsto che l’elenco degli oneri informativi introdotti o modificati, allegato a ogni nuovo provvedimento, debba essere pubblicato (oltre che sulla «Gazzetta Ufficiale») anche sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Il decreto 252/2012, entrato in vigore il 19 febbraio scorso e attuativo dell’articolo 7, ha poi chiarito che gli atti e i relativi oneri devono essere pubblicati in un’apposita sezione del sito denominata “Oneri informativi introdotti ed eliminati” È ancora l’articolo 7 della legge 180/2011 a introdurre la possibilità, per cittadini e imprese, di presentare un reclamo nel caso di mancata pubblicazione, da parte delle amministrazioni interessate, dell’elenco degli oneri introdotti o modificati. Il regolamento attuativo (il decreto 252/2012) ha poi imposto alle amministrazioni di indicare sul sito i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e l’indirizzo mail a cui poter inoltrare le rimostranze A chiarire alle amministrazioni come pubblicare nei propri siti l’elenco degli oneri informativi è il decreto 252/2012, che in allegato contiene apposite linee guida. Queste ultime spiegano in che modo e quali elementi di un nuovo atto vanno tenuti in considerazione per poi arrivare alla compilazione di un modulo suddiviso in due parti (oneri eliminati e oneri introdotti) in cui riportare gli estremi del provvedimento e, in sintesi, le modifiche introdotte per la vita di cittadini e imprese L’obbligo di pubblicazione degli oneri informativi sul sito di ciascuna amministrazione statale è stato ricompreso tra i diversi adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza: è così diventato l’articolo 34 del decreto 33/2013 (entrato in vigore il 20 aprile scorso). In questo modo, gli obblighi sugli oneri informativi assumono maggiore efficacia, perché le norme sulla trasparenza hanno introdotto un sistema sanzionatorio più rigido
Il Sole 24 Ore – 23 settembre 2013