Trasparenza della Pa. Stop all’omertà tra dipendenti pubblici. Conflitto di interessi, astensione codificata
Trasparenza della Pa a 360 gradi. Dal sito istituzionale devono essere assicurate le informazioni relative ai procedimenti amministrativi. Il tutto in un quadro di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Il dipendente pubblico che vuol denunciare il malaffare ha la garanzia di rimanere anonimo e di non subire ritorsioni. La legge anticorruzione vuole creare una corsia preferenziale per chi, testimone oculare di illeciti ai danni della collettività, vuole denunciare i colpevoli. Codificato l’obbligo di astensione per il dipendente in conflitto di interessi. La precisazione dell’obbligo di imparzialità in una norma ad hoc renderà più facile contestare il reato di abuso di ufficio e quindi la repressione penale a carico del funzionario pubblico infedele
Ma vediamo le novità della legge sotto il profilo della trasparenza amministrativa
Stop all’omertà tra impiegati pubblici. Chi vuol denunciare il malaffare ha la garanzia di rimanere anonimo e di non subire ritorsioni. La legge anticorruzione vuole creare una corsia preferenziale per chi, testimone oculare di illeciti ai danni della collettività, vuole denunciare i colpevoli. Viene così previsto che il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o anche solo riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, con effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Non può essere trasferito di ufficio o di mansioni e neppure può essere dequalificato. Inoltre nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non pub essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Inoltre la denuncia è sottratta all’accesso ai documenti amministrativi. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata solo se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Si tratta questa di una evenienza che non dovrebbe verificarsi spesso e, quindi, l’anonimato del segnalante deve ritenersi salvo.
Conflitto di interessi, astensione codificata. Codificato l’obbligo di astensione per il dipendente pubblico in conflitto di interessi. Non si tratta solo di una manovra di facciata o simbolica. La precisazione dell’obbligo di imparzialità in una norma ad hoc renderà più facile contestare il reato di abuso di ufficio e quindi la repressione penale a carico del funzionario pubblico infedele. La legge anticorruzione esplicita la regola dell’astensione in caso di conflitto di interessi. Pertanto il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gii atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. L’obbligo di astenersi sorge anche nel caso di minimo dubbio di favoritismi o di inquinamento del pubblico interesse. L’articolazione degli uffici e l’apparato organizzativo pubblico sono tali da far ritenere trascurabile la possibilità di un blocco dell’attività a causa delle obbligatorie astensioni. Anche se va riconosciuto che il problema c’è per gli enti di modeste dimensioni, ad esempio i piccoli comuni. Fa appello alla imparzialità anche la modifica alla legge 241/1990 sugli accordi sostitutivi o integrativi di un provvedimento amministrativo: la p.a. anziché agire con un atto autoritativo (ad esempio un’ordinanza) stipula un contratto o una convenzione con gli interessati.
Naturalmente l’accordo è uno strumento che dà maggiore spazio alle richieste del privato. La legge anticorruzione specifica che se al posto di un atto autoritativo si opera con un accordo, l’amministrazione è tenuta a dare puntuali ragioni e a far emergere l’interesse pubblico ad agire così. Se poi non basta la prevenzione, bisogna agire con la repressione. Ad esempio può scattare la responsabilità erariale per danno all’amministrazione, accertata dalla corte dei conti. In caso di danno alla pubblica amministrazione e di danno all’immagine dell’ente, la corte dei conti può condannare il dipendente infedele o il componente di un ente pubblico (anche il titolare di cariche elettive, come assessori o consiglieri) a risarcire i danni, anche di immagine. II problema è, però, la quantificazione di un danno, quello all’immagine, che non ha parametri patrimoniali. II problema è risolto d’ufficio, per i dipendenti, dalla legge anticorruzione, che dispone che nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
Amministrazioni efficienti e rapide
Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche si devono trovare le comunicazioni di atti istituzionali (ad esempio, bilanci e conti consuntivi), ma anche dati statistici per la valutazione della regolarità ed efficienza dell’amministrazione (ad esempio, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini). Tramite la rete deve avvenire il dialogo tra ente pubblico e cittadino e impresa con riferimento all’iter di una singola pratica. Non si deve perdere tempo allo sportello pubblico e l’amministrazione deve rispondere per posta elettronica. Per arginare la corruzione la legge appena approvata dal parlamento (atto camera 4434-B) agisce non solo sul versante repressivo penale, ma anche su quello preventivo: questo significa impedire che si creino le condizioni in cui la corruzione attecchisce. Una amministrazione efficiente e rapida argina le situazioni in cui per far andare avanti la pratica bisogna pagare un prezzo illecito.
Tutto sul web. La legge fa un elenco degli atti da mettere sotto i riflettori. Si tratta di autorizzazioni e concessioni; appalti e gare pubbliche; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. Tempi senza veli. La legge stabilisce che le amministrazioni devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Inoltre i risultati del monito-raggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
Per il cittadino. Ogni amministrazione pubblica deve rendere noto, sul proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Appalti. Con riferimento alle gare e alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici la legge precisa che cosa debbono pubblicare le stazioni appaltanti sul sito web. Ecco l’elenco: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
ItaliaOggi – 5 novembre 2012