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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Turnover ammesso solo se si supera la prova dei calcoli
    Notizie ed Approfondimenti

    Turnover ammesso solo se si supera la prova dei calcoli

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche11 Aprile 2011Nessun commento2 Minuti di lettura
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    La manovra economica della scorsa estate ha introdotto stringenti vincoli alle autonomie locali sia sul fronte delle nuove possibili assunzioni, sia sulla riduzione della spesa per il personale.

    In particolare, le disposizioni che sono contenute negli articoli 9 e 14 del Dl 78/2010 hanno di fatto imposto una forte limitazione alla piena autonomia organizzativa dei Comuni.

    Ciò avviene nello stesso momento in cui i singoli enti stanno perfezionando l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione, il cui elemento fortemente innovativo è proprio la spinta alla valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.

    Sul versante della spesa, la manovra economica ha eliminato qualunque possibilità di deroga alla riduzione del costo del personale previsto dalla finanziaria (legge 296/2006).

    Requisito indispensabile per poter rinforzare i propri organici e reclutare nuove risorse è il possesso di una incidenza della spesa per il personale pari o inferiore al 40 per cento della spesa corrente. In ogni caso, chi è in regola con i conti ha la possibilità di assumere a tempo indeterminato nel limite del turn over rispetto all’anno precedente, se si tratta di un Comune con una popolazione al di sotto dei 5mila abitanti, e nel limite del 20 per cento dei dipendenti cessati dal servizio l’anno prima, se l’ente in questione è soggetto al patto di stabilità.

    Una deroga è stata comunque prevista dal comma 118, articolo 1, della legge di stabilità: negli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse le assunzioni a copertura integrale del turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 42/2009.

    Relativamente alle modalità di computo delle spese di personale per verificare il rispetto delle “regole”, pare ormai chiarito che continuano ad applicarsi i criteri dettati dalla circolare del ministero dell’Economia e delle finanze n. 9/2006 e le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, sezione autonomie, nella delibera 16/2009.

    Restano invece ancora fortissime perplessità in ordine al calcolo del rapporto che intercorre tra la spesa del personale e la spesa corrente; tale tematica è di particolare delicatezza e urgenza, in quanto la corretta definizione di questo indice costituisce il prerequisito per effettuare ogni tipo di reclutamento

    Ilsole24ore.com – 11 aprile 2011

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