La manovra di Ferragosto è intervenuta su due importanti istituti che attengono al collocamento a riposo dei lavoratori pubblici e che possono essere utilizzati discrezionalmente dalla Pa
E cioè il trattenimento in servizio del dipendente in età compresa tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs 503/1992) e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (articolo 72, comma 11 del 112/2008).
La disciplina di questi due istituti evidenzia un potere organizzativo e gestionale della Pa di realizzare politiche che incidono sul numero di personale in servizio e sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli interventi del legislatore volti ad ampliare la permanenza in attività lavorativa. Sul trattenimento in servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato dall’articolo 1, comma 17, del Dl 138/2011) era già intervenuto il Dl 112/2008, che aveva reso discrezionale l’accoglimento da parte della Pa della richiesta presentata dal lavoratore, accoglimento che era prima obbligatorio. La manovra di agosto rafforza il potere datoriale in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità a essere trattenuto. A fronte di questa dichiarazione l’amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
La nuova formulazione letterale voluta dalla manovra di Ferragosto, modificando la richiesta del lavoratore in mera dichiarazione, non obbliga l’amministrazione a dare un riscontro alla sua richiesta se non intende trattenere in servizio il dipendente: in sostanza, si esprimerà soltanto laddove intenda avvalersi della sua disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 31) prevede che questi trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione tenendo conto delle cessazioni del personale, destinando le risorse finanziarie necessarie alla stessa stregua di una nuova assunzione.
La Pa, di fronte alla disponibilità di un dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67 anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi di una professionalità esperta e consolidata oppure di assumere un giovane disoccupato. Va sottolineato che, qualora l’amministrazione volesse trattenere il dipendente, dovrebbe finanziare un’assunzione per due anni, mentre se destinasse il finanziamento a una nuova assunzione potrebbe avvalersene, normalmente, per la vita lavorativa del nuovo assunto.
Ilsole24ore.com – 12 settembre 2011