Questa sentenza, pur riguardando diverse tipologie lavorative, può avere interesse per chi svolge in prevalenza attività sul territorio con auto propria o di servizio. Sono rimaste non dimostrate le ragioni dell’asserita impossibilità a svolgere la prestazione a seguito del mutamento della sede di lavoro, dal momento che non si rinviene alcuna allegazione che comprovi l’inesistenza di mezzi pubblici di prima mattina e la mancanza di patente di guida. Lo ha rilevato la Cassazione con la sentenza 6971/13. La dipendente di una cooperativa, incaricata della pulizia degli uffici della Regione Veneto a Venezia, viene trasferita presso la nuova sede di Mestre, ma lamenta che tale spostamento le rende impossibile garantire la presenza nell’orario previsto (dalle 5 alle 8), essendo sprovvista di patente e non potendo utilizzare i mezzi di trasporto, carenti al mattino presto.
A seguito di alcune assenze, la società intima alla lavoratrice il licenziamento disciplinare. La donna, allora, impugna tale provvedimento, sostenendo, tra l’altro, che le sue assenze non erano ingiustificate, stante l’impossibilità materiale di recarsi presso il luogo di lavoro. Le richieste dell’attrice, tuttavia, non vengono accolte dai giudici di merito e la soccombente decide pertanto di ricorrere per cassazione: il nodo centrale della questione riguarda proprio l’impossibilità di raggiungere la sede di lavoro. Gli Ermellini premettono che l’illecito disciplinare di assenza ingiustificata dal posto di lavoro si realizza già quando si accerta la mancanza di una comprovata giustificazione nel momento in cui il fatto viene contestato dal datore di lavoro. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, la cooperativa aveva sufficientemente contestato la sussistenza dell’asserita impossibilità materiale del raggiungimento della sede di lavoro, peraltro provvisoria. La donna, invece, si era assentata per oltre dieci giorni senza dimostrare le ragioni dell’impossibilità a svolgere la prestazione, dal momento che non si rinviene alcuna allegazione che comprovi l’inesistenza di mezzi pubblici di prima mattina e la mancanza di patente di guida: tale dimostrazione poteva avvenire documentalmente subito dopo l’annuncio del mutamento di sede, prima delle contestate assenze. Da ultimo, la Cassazione rileva che la Corte territoriale ha evidenziato l’immotivato rifiuto opposto dalla lavoratrice alle possibili diverse ubicazioni lavorative offerte dall’azienda, sia nel centro storico veneziano, sia in terraferma: in quest’ultimo caso, inoltre, l’impresa aveva offerto alla donna anche una riduzione dell’orario di lavoro, proponendo di iniziare l’attività un’ora dopo, pur a parità di retribuzione. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 4 gennaio 2014