PA, spese di personale: l’errore va risarcito
Ai fini risarcitori, la responsabilità della Pa per un danno provocato a soggetti privati a causa dell’adozione di un provvedimento illegittimo sussiste solo in alcune fattispecie
E cioè se la violazione provocata risulta di grave entità e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; non sussiste, invece, quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per l’esistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. Così si è espresso il Consiglio di stato, nella sentenza 8229/2010.
La domanda di risarcimento del danno a carico della Pa, per risultare ammissibile, deve dunque prevedere, oltre all’elemento oggettivo consistente nell’annullamento del provvedimento lesivo, anche un elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa dell’ente; è necessario, in questo caso, che la Pa non rispetti le regole di imparzialità, correttezza e buona fede. In particolare, con riferimento all’elemento soggettivo della colpa, risultano applicabili i principi propri della responsabilità aquiliana, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Pertanto, mentre il privato può limitarsi a fornire al giudice elementi indiziari dai quali si possa evincere una presunzione di colpevolezza per l’amministrazione, spetta invece a quest’ultima l’onere di dimostrare che, al contrario, i provvedimenti adottati non integrano alcuna responsabilità.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria chiarendo che, ai fini della valutazione della gravità della violazione, occorre valutare parametri quali «il grado di chiarezza e precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall’amministrazione, nonché la novità della medesima questione, riconoscendo così portata esimente all’errore di diritto, in analogia all’elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni» (Corte di giustizia Ce 5 marzo 1996, cause riunite 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994). Applicando tali principi alla fattispecie esaminata, i giudici non hanno rilevato gli estremi dell’errore scusabile e hanno riconosciuto una responsabilità dell’amministrazione, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, per aver escluso una concorrente sul presupposto che il costo del personale indicato nell’offerta fosse incongruo. L’ente, infatti, aveva ritenuto che le retribuzioni dovute ad unità lavorative assunte con contratto di lavoro a progetto non potessero essere inferiori ai minimi salariali previsti nel contratto del commercio, applicato dall’impresa concorrente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La sezione, al contrario, ha precisato che il rapporto di lavoro riferito ai collaboratori a progetto è assimilabile al lavoro autonomo e pertanto il compenso corrisposto per tali collaborazioni deve risultare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni.
ilsole24ore.com
3 gennaio 2011