L’aumento entrerà nelle buste paga di maggio e sarà pieno per chi dichiara fino a 24mila euro e ridotto fino a 26mila euro. Per gli incapienti il bonus Irpef è rinviato a data da destinarsi. Al momento resta solo l’impegno dello stesso premier, Matteo Renzi, a intervenire con un contributo anche per quei 4 milioni di lavoratori dipendenti (compreso co.co.co, stagionali, eccetera) che oggi guadagnano fino a 8mila euro.
E questo, come ha rimarcato ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto “taglia-cuneo”, già dal prossimo anno grazie alla legge di Stabilità per il 2015. E con tutta probabilità sarà la stessa ex legge finanziaria a rendere “strutturale” anche l’aumento delle detrazioni Irpef per chi ha redditi fino a 24mila euro, con un decalage fino a 26mila euro.
Quello della legge di Stabilità sarà un passaggio inevitabile visto che fino a ieri sera l’articolo 1 del decreto approvato continuava a prevedere che il nuovo “credito” riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi mediobassi, il «mitico bonus da 80 euro» per dirla alla Renzi, ha validità «per il solo periodo d’imposta 2014». Che, tradotto sul calendario, vuol dire un bonus da maggio a dicembre 2014. Non solo. La stessa norma prevede espressamente che dal 1? gennaio 2015 torneranno ad applicarsi le regole «nel testo vigente anteriormente alle modifiche» del decreto taglia-cuneo.
Per trasformare “l’impegno strutturale” della riduzione dell’Irpef a un intervento “strutturale” nel tempo il governo ha comunque previsto la creazione presso il ministero dell’Economia di un apposito fondo che prende il nome «Fondo destinato alla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti» con tanto di dotazioni (al momento tutte da cifrare) per l’anno 2015, l’anno 2016 e a decorrere dal 2017. E se le somme che verranno indicate non dovessero essere sufficienti, ecco che tornerà certamente in gioco la legge di Stabilità a fine anno con cui sarà rifinanziato il fondo.
La scelta di escludere gli incapienti, ha spiegato ieri Renzi in conferenza stampa, è stata dettata soprattutto dal voler mantenere fede all’annuncio delle scorse settimane sull’arrivo del bonus da 80 euro nelle buste paga di almeno 10 milioni di lavoratori dipendenti che dichiarano fino a 24mila euro e poi via via scendere fino ad azzerarsi fino a 26mila euro. Estendere il “credito” anche agli incapienti avrebbe sì coinvolto altri 5 milioni di contribuenti ma avrebbe inevitabilmente diminuito l’effetto economico nelle buste paghe e ridotto a una ristrettissima platea l’incasso dei «mitici 80 euro». Occorre infatti ricordare che gli 80 euro arriveranno soprattutto a chi oggi è nella fascia tra i 16mila e i 24mila (si veda il servizio a pagina 6).
Mentre i tecnici di Palazzo Chigi e dell’Economia continuano a lavorare per la messa a punto dell’intero meccanismo, sempre Renzi rispondendo in conferenza stampa ha spiegato che gli 80 euro in più non sono «né detrazioni né contributi previdenziali». Come recita il decreto sono un «credito» (appunto un bonus). Euro in più che il lavoratore dipendente si vedrà attribuire dal datore di lavoro direttamente in busta paga nel suo stipendio mensile. Ad anticipare la somma sarà il datore di lavoro e sarà solo lui a quel punto a cimentarsi con le ritenute per detrazioni Irpef o, novità dell’ultima ora, con un taglio alla quota dei contributi previdenziali del lavoratore se le ritenute fiscali non dovessero essere sufficienti. L’intero credito erogato nell’anno dovrà essere indicato nel Cud, anche perché il bonus non entra nel reddito complessivo del lavoratore.
Avvio automatico con verifica mensile a carico del sostituto
Tra i soggetti tenuti a erogare l’agevolazione ci sono imprese, professionisti, condomini, curatori fallimentari. Toccherà ai sostituti di imposta (datori di lavoro e committenti) riconoscere, per il 2014, il bonus fiscale di circa 80 euro netti, introdotto ieri dal Dl sulla revisione della spesa pubblica.
Si tratta di un’attivazione automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari. Il sostituto di imposta dovrà solo verificare se sussistono le condizioni, vale a dire che il dipendente deve pagare imposta e che il suo reddito annuo non superi la soglia massima prevista dal decreto. Per i nuovi assunti è opportuno che il datore di lavoro, prima di riconoscere il credito, acquisisca la documentazione comprovante il reddito eventualmente percepito nella prima parte dell’anno. Il decreto legge prevede che il bonus venga indicato nel modello Cud. Per gli assunti durante il 2014, potrebbe essere utile ottenere il Cud provvisorio, rilasciato dal precedente datore di lavoro, per verificare la reale spettanza del beneficio.
Il credito entrerà per la prima volta nella busta paga del mese di maggio 2014. Il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso e quindi il datore di lavoro dovrà, ogni mese, eseguire una stima del reddito annuo del dipendente per valutare la titolarità del beneficio. È evidente che per quanto preciso possa essere il calcolo presuntivo, la necessità che a fine anno, si debba eseguire un controllo/conguaglio è congenita. L’eventuale rettifica può scaturire dal superamento delle fasce di reddito ma anche dal riconoscimento, in sede di conguaglio di fine anno, di maggiori detrazioni che abbattono completamente il carico fiscale. Il decreto individua i sostituti di imposta (privati e pubblici) tenuti al riconoscimento del bonus, tra i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del Dpr 600/73. Atitolo di esempio vi rientrano le imprese, i liberi professionisti, i condomini, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore.
Il bonus fiscale, nella sua massima espressione, dovrebbe corrispondere, per il 2014, a 640 euro (80 euro mensili riferiti a 8 mesi da maggio a dicembre). La facilitazione fiscale, che non costituisce reddito ed è esente da contributi, agisce direttamente sul netto della busta paga. Il comma 4 dell’articolo 1 del Dl, nella bozza diffusa ieri, prevede che il bonus «è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso». Resta da capire se il rapporto debba essere effettuato tenendo conto dei giorni di calendario effettivi di ogni mese. Il compito del sostituto di imposta consiste, dunque, nell’anticipare, per conto dello Stato. Il recupero delle somme complessivamente riconosciute ai lavoratori, potrà avvenire mensilmente decurtando, sino ad azzerarle, le ritenute fiscali operate nello stesso periodo; nel caso non fossero sufficienti, si possono aggredire i contributi previdenziali dovuti. La norma usa il termine “previdenziali” da ciò sembra doversi escludere il recupero sui premi Inail (salvo diverse istruzioni).
Il Sole 24 Ore – 19 aprile 2014