Via libera del Cdm a decreto correttivo su antiassenteismo. Slittano testo unico pubblico impiego e nomine manager Asl
Primo via libera del Consiglio dei ministri al decreto Madia bis sul licenziamento lampo per gli assenteisti. Il decreto “correttivo” si è reso necessario dopo la sentenza della Consulta n. 251/2016 del 25 novembre scorso, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (Riforma Madia, legge 124/2015) nella parte in cui aveva previsto solo il “parere”, e non l’“intesa”, con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi pubblici). Fumata nera invece sul riordino della dirigenza sanitaria delle Asl, rinviato dal momento che la ministra per la semoplificazione della Pa, Marianna Madia, avrebbe chiesto la presenza anche della ministra della Salute Beatrice Lorenzin, firmataria del decreto, assente. Quanto al Testo unico per la riforma degli statali, con novità varie che vanno dalla valutazione alle assunzioni, i testi sono attesi nel Cdm della prossima settimana.
Probabilmente giovedì 23 febbraio, sempre per una valutazione preliminare.
«Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».
Le novità sul licenziamento disciplinare
Riguardo il licenziamento disciplinare – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 – si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla Pa provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento.
Una norma ponte fa salvi i licenziamenti stabiliti in base al vecchio decreto, in vigore dal 13 luglio del 2016, per evitare il rischio di contenziosi
La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti).
Previsto anche l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò per consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.
Via libera al decreto Madia con le sanzioni per i dirigenti e per gli assenteisti dei weekend
Sospensione entro 48 ore, licenziamento entro un mese. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo alla riforma Madia, con il licenziamento lampo dei furbetti del cartellino e la stretta sui “malati” post-weekend. Tempi duri per chi timbra e va a fare la spesa o in palestra, ma anche per chi si ammala sempre di venerdì o di lunedì.
Stesse sanzioni e rischio di licenziamento anche per i superiori che coprono gli assenteisti, o che fanno finta di niente. Inoltre il decreto amplia i casi di licenziamento disciplinare: oltre alle gravi e ripetute violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge per i lavoratori c’è anche il caso di «insufficiente rendimento rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio». Si demanda invece ai contratti collettivi, dato lo spirito del decreto che mette al centro la contrattazione e ridà slancio al ruolo dei sindacati nella Pubblica Amministrazione, la regolamentazione delle «ipotesi di ripetute e anomale assenze del servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di anomale assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità». Chi si ammala sempre di lunedì o di venerdì, o a Pasqua o a Capodanno, insomma, rischia sanzioni più gravi, anche se è da stabilire quali visto che le modalità e le procedure verranno definite quando poi verranno finalmente sottoscritti i nuovi contratti di comparto. Si tratta di una piaga particolarmente diffusa nel pubblico impiego: infatti il lunedì si concentrano il 27,6% delle assenze per malattia.
Il decreto sui rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione viene approvato con due sole modifiche rispetto al testo che mercoledì era stato presentato ai sindacati: c’è un termine più lungo, di 20 giorni anziché 15, per l’amministrazione che intenda chiedere in giudizio il risarcimento per danno d’immagine al dipendente sanzionato, e viene introdotto l’obbligo di comunicazione entro 20 giorni dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica. Questa norma ha l’obiettivo di «consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia». Mentre il termine più lungo per esercitare l’azione legale per danno d’immagine intende «garantire maggiore certezza e una più netta separazione » con il procedimento disciplinare a carico del dipendente.
Le nuove norme, che non entrano in vigore immediatamente visto che il decreto dovrà essere trasmesso alle Regioni e alle commissioni parlamentari competenti, nel primo caso per raggiungere un’intesa e nel secondo per un parere non vincolante, dovrebbero facilitare i licenziamenti dei dipendenti scorretti, che finora sono stati rari: infatti nel 2015 su 8.259 procedimenti aperti, solo 280 si sono conclusi con l’espulsione.
Il Sole 24 Ore sanità e Repubblica– 18 febbraio 2017