E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 aprile 2014 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2015-2017. Tale programma è destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Con il regolamento (CE) n. 1213/2008 la Commissione europea ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è poi continuato nel quadro di successivi regolamenti della commissione, il più recente dei quali è il 788/2012. La Commissione ha ritenuto opportuno monitorare la presenza di sostanze antiparassitarie in tali prodotti alimentari attraverso vari cicli triennali
PERCHE’ IL PROGRAMMA
Sulla base del fatto che nell’UE i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari e che l’utilizzo di antiparassitari è soggetto a notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, la Commissione europea ha ritenuto opportuno monitorare la presenza di sostanze antiparassitarie in tali prodotti alimentari attraverso vari cicli triennali. Questo al fine di permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa UE.
Il nuovo Regolamento (UE) 400/2014 prevede che:
– Gli Stati membri prelevano e analizzano nel corso degli anni 2015,2016 e 2017 campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicati nell’allegato I, mentre l’allegato II stabilisce il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica;
– Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso. La procedura di campionamento è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE;
– Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, devono essere analizzati per individuare gli antiparassitari indicati, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;
– Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati devono essere riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita;
– Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018;
– Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto, gli Stati membri devono comunicare i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente se sono misurati individualmente.
Il presente regolamento che entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 viene ad abrogare il regolamento (UE) n. 788/2012. Quest’ultimo tuttavia continuerà ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2013 e nel 2014.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 25 aprile 2014