Il regolamento 1169/2011 dell’Unione, “Informazione Alimentare ai Consumatori”, entra in vigore in molte sue parti dal 13 dicembre 2014. Sebbene tante cose rimarranno invariate, altre vedranno piccoli ma significativi cambiamenti. E su molti aspetti ancora si fatica a intravedere tutta l’evoluzione normativa. Ad esempio, non vi sarà più l’obbligo di avere nello stesso campo visivo (principale) la data di scadenza/termine minimo di conservazione insieme alla denominazione di vendita e alla quantità netta; così come sarà obbligatorio avere la ragione sociale corredata dall’indirizzo puntuale (non solo e più genericamente, la località, come fino ad ora); mentre dovrebbe essere abrogata la disposizione (tutta italiana) di corredare la sede della ragione sociale-produttore con quello dello stabilimento di produzione, se diverso.
Vi sono poi ancor tanti punti in sospeso, in ragione sia dei numerosi atti delegati previsti(con poteri della Commissione di adottare norme “tecniche): ad esempio, sulla definizione di “nanotecnologie ingegnerizzate” (con scontro acceso tra Parlamento e Commissione); sull’indicazione dell’origine della carne come ingrediente; ancora, sulla necessità o meno di indicare il luogo di nascita delle carni fresche o congelate diverse da quella bovina (anche qui, nonostante l’adozione di un regolamento- il reg. 1337/2014- vi è uno scontro acceso tra Parlamento, che vorrebbe appunto anche il luogo di nascita, e Commissione, che si è accontentata di luogo di allevamento e origine). Ma altri aspetti, come tutta la devoluzione delle norme a livello nazionale (da schemi informativi volontari aggiuntivi, ex art. 35; alla regolamentazione dello sfuso; alle norme circa le info nazionali sugli allergeni, o ancora, le assunzioni di riferimento per determinati gruppi della popolazione…) rischiano di creare una babele “volontariamente” propulsata, se è vero che ai considerando introduttivi del regolamento, la Commissione chiarisce (considerando 16) che bisogna garantire “le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri”, o ancora (considerando 43) è opportuno consentire che siano sviluppate diverse forme di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, come recentemente fatto a livello di Stati membri, anche tramite organizzazioni del settore alimentare.
Molti dubbi peraltro nascono da un tentativo di armonizzazione e semplificazione che abroga 7 normative precedenti, e ne modifica altre due. E infatti la Commissione si è trovata a interpretare (la Dg Sanco insieme agli Stati membri) il regolamento ed i dubbi sollevati, pubblicando un documento di “Domande e Risposte”, che sebbene privo di valore legale, assume un significato interpretativo. Ma tale documento invero non è riuscito a fugare tanti dubbi, come peraltroespresso in altre sedi.
Abbiamo chiesto un parere a Luis Gonzàles Vaquè, nell’Advisory Board della European Food and Feed Law Review (EFFL), e con alle spalle una lunga carriere nelle istituzioni alimentari sovranazionali (Chief dei Servizi Food, Plant e Animal Law alla FAO e poi capo dell’Unità “Removal of trade barriers for goods (articles 28 to 30 EC)” nella Direzione Generale per il Mercato Interno, Commissione Europea).
D: Quali sono le tue aspettative circa l’entrata in vigore del reg. 1169 a dicembre? Sarà un passaggio indolore e una rivoluzione silenziosa o invece richiederà alle imprese cambiamenti importanti?
R: L’attuazione del regolamento 1169 a partire dal 13 dicembre 2014 presenta molti problemi. Si tratta di un regolamento molto complesso e le informazioni obbligatorie potranno costituire un un sovraccarico per l’etichettatura dei prodotti alimentari. Le nuove regole porteranno più confusione per il consumatore (un eccesso di dati, informazioni inutili che spesso il compratore non richiede o addirittura non sa quello che significa). Ovviamente, per i produttori implica costi supplementari in tempi di crisi senza alcun beneficio aggiuntivo.
Probabilmente gli unici aspetti positivi sono il requisito che tutte le informazioni importanti deve essere collocato nella parte visibile della confezione e l’armonizzazione di alcuni requisiti: la dimensione del carattere (minimo 1,2 mm), ecc. Un altro grave errore è quello di cambiare il concetto di etichettatura da parte la nozione di informazione, escludendo aspetti importanti come la pubblicità.
D: Gli atti delegati lasciano in dubbio molti aspetti. Nel frattempo, molti stati membri “veloci” buttano le basi per la futura normativa UE. Un paio di esempi: il Regno Unito con Hybrid Traffic Light e info su allergeni. C’è il rischio di diversa tutela della salute pubblica a livello di Stati membri?
R: Si dovrebbe notare che le disposizioni relative all’etichettatura nutrizionale non saranno pienamente obbligatoria fino alla fine del 2016 ed è probabile (auspicabile?) che la DG Sanco della Commissione pubblichi prima alcuni nuovi documenti di orientamento su questo argomento (come ha fatto alla fine del 2013, con il Report “Domande e Risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori “). O meglio, la nuova Commissione può proporre la modifica o l’abrogazione di tali disposizioni complesse e incomprensibili. Altrimenti, alla fine si corre il rischio di convertire le etichette in un accumulo inutile di dati indecifrabili per il consumatore.
E ‘molto preoccupante che alcuni paesi come l’Olanda (“Choice”) e nei paesi scandinavi (“Keyhole”) utilizzino loghi che sono parzialmente etichettatura nutrizionale e in parte sulla salute.
Per quanto riguarda il sistema britannico (cd “Semafori”), a mio parere personale, non è compatibile con il diritto dell’UE. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Health Claims, i “profili nutrizionali” per gli alimenti dovevano essere proposti per il solo scopo di regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni nutrizionali e sulla salute. La Commissione avrebbe dovuto stabilire i profili nutrizionali specifici dal 19 gennaio 2009, ma non è riuscito a farlo. I profili nutrizionali devono essere stabiliti tenendo conto delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altre sostanze (grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale / sodio), il ruolo e l’importanza del cibo e il contributo alla dieta e della composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di sostanze nutritive che sono state scientificamente riconosciute come aventi un effetto sulla salute.A mio parere lo Schema del Regno Unito si basa sui profili nutrizionali. Tuttavia, invece di determinare quali prodotti possono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute, in questo sistema, il fine di profili nutrizionali è di assegnare uncodice colore a specifici nutrienti. Tale codice colore utilizza come punto di riferimento i valori stabiliti nell’allegato XIII del regolamento (UE) n 1169/2011. I criteri per determinare quali colori vengono assegnati (quindi, il rating degli alimenti) sono stati stabiliti a livello nazionale e basati su… raccomandazioni nazionali.
Come evidenziato dal legislatore comunitario, l’uso di profili nutrizionali a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzata a livello dell’UE.
Questo prescinde dallo scopo finale di creare “forme supplementari di espressione e presentazione” nazionali [art. 35 del regolamento (UE) n 1169/2011] o regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni.
In assenza di profili nutrizionali armonizzate a livello comunitario, la proliferazione delle “forme supplementari di espressione e presentazione” in tutti gli Stati membri sulla base del suddetto articolo 35 si traduce inevitabilmente nella necessità:
– Di informazioni nutrizionali differenti nei vari Stati membri ai consumatori, a seconda di quali sono i criteri scelti per stabilire le rispettive “Forme di espressione e presentazione”;
– Per gli operatori del settore alimentare, di dover cambiare la composizione dei loro prodotti per soddisfare le diverse soglie nazionali, al fine di beneficiare delle rispettive “Forme di espressione e presentazione” (per esempio, la riduzione/riformulazione del livello di grasso in un prodotto possono evitare un colore rosso nel Regno Unito ma… non sarebbe sufficiente per ottenere un logo blu-rating positivo- in Olanda, e così via.)
Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere che, a causa dell’assenza di profili nutrizionali definiti a livello comunitario, l’articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011 è contrario agli obiettivi di efficiente funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela dei consumatori e, quindi, è contrario al diritto comunitario.
La Commissione europea ha sempre assicurato esemplare l’applicazione del principio della libera circolazione delle merci. E, sicuramente continuerà a farlo …
In ogni caso ci sono soluzioni alternative: una denuncia formale alla Commissione europea o un rilancio preliminare del giudice nazionale dinanzi alla Corte europea.
D: Il tema dell’origine: se effettivamente il regolamento 1169 fa fare passi avanti, prevedendo all’art. 26 diversi aspetti riferiti all’origine, ancora poco si sa di cosa potranno fare gli Stati membri per limitare le frodi, meglio tutelare i consumatori. C’è un cambiamento di sensibilità da parte dell’esecutivo UE in materia di informazione su origine? L’Italia da tempo prova con norme nazionali per meglio tutelare i consumatori, prevedendo semmai una informazione obbligatoria sull’origine degli alimenti (intesa come materia prima agricola). Qual è la tua impressione?
R: Osservo che il legislatore comunitario è sempre più sensibile alle questioni relative alla provenienza del cibo, e forse è troppo minacciando l’equilibrio nel mercato interno (prendono piede le campagne di “comprare solo prodotti nazionali”, possibilità di boicottaggi, ec ). Sulla mia esperienza personale, sono contrario all’adozione di leggi nazionali in questo campo perché, anche involontariamente, rischiano di frammentare il mercato interno. Bisogna insomma trovare un giusto equilibrio tra esigenze di informazione dei consumatori e accesso al mercato interno.
D: Vi sono ancora molti aspetti poco chiari nel regolamento. Ad esempio, circa l’esenzione per l’etichettatura nutrizionale. Gli alimenti agricoli verranno esentati? Come può essere risolta la questione dei “piccoli quantitativi forniti direttamente dal produttore al consumatore”?
R: Come ho detto prima, abbiamo ancora due anni per l’attuazione di etichettatura nutrizionale obbligatoria. Penso che in quel momento saranno pubblicati o proposti documenti cornice esplicative o emendamenti proposti.
D: Grassi trans, “parzialmente“ o “completamente” idrogenati; e ancora, Assunzioni di Riferimento un po’ gonfiate per alcuni macronutrienti: la nutrizione diventa un campo di battaglia?
R: Personalmente, sono contro l’eccessiva “medicalizzazione” degli alimenti. Tuttavia, i produttori cercano di rendere familiari concetti come alimenti funzionali e probiotici; e insistono che i loro effetti positivi sulla salute devono essere riconosciuti dal legislatore comunitario. Un altro campo di battaglia controverso è l’autorizzazione delle indicazioni sulla salute da parte dell’EFSA / Commissione europea. A mio parere, questo argomento dovrebbe essere lasciata ai medici e alla medicina (cioè diete personalizzate): tuttavia è ora attribuito, di fatto, al marketing.
D: C’è chi sta proponendo l’esenzione de Termine Minimo di Conservazione (TMC) per alcuni alimenti (caffè, pasta, riso, acqua minerale). Tale esenzione rischia però di lasciare il consumatore senza una delle informazioni che- in base all’Eurobarometro- giudica più rilevanti. A parte aspetti eventuali di sicurezza alimentare, vi sono però pregiudizi per la qualità.. e soprattutto, per il potere contrattuale dei fornitori rispetto ai distributori. L’ennesima battaglia commerciale mascherata da buoni propositi ambientalisti, nel nome della lotta allo spreco?
R: E’ vero che a tutti i livelli si avverte un forte allarme sociale sullo spreco alimentare. Da un lato, vi sono istituzioni che dichiarano come il cibo sprecato non sia poi così tanto o- che se vi è spreco – questo dipende soprattutto dal consumatore in quanto tale- o ancora, che una parte dello spreco è inevitabile.
La verità è che non è possibile trovare una soluzione semplice al tema, sebbene una gestione “serena” della data di scadenza può essere utile per tutti.
Sicureza Alimentare Coldiretti – 1 agosto 2014