Con nota del 28 aprile la Sezione veterinaria regionale ha trasmesso la nota n 10194-P con la quale il Ministero della Salute ha inteso fornire un chiarimento in merito all’applicazione del principio di trasferimento di cui all’articolo 18 del Regolamento CE 1333/08 alle preparazioni di carni. In attesa che la Commissione europea modifichi il Regolamento CE 1129/2011, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, il principio di trasferimento si potrà applicare alle preparazioni di carne e la presenza accidentale di un additivo alimentare non autorizzato potrà essere tollerato qualora lo stesso additivo sia consentito in uno degli ingredienti impiegati nelle preparazioni in oggetto. Si procederà alla contestazione invece qualora i quantitativi di additivo rilevati nel prodotto finito ‘preparazione di carne’ siano superiori a quanto ci si aspetterebbe per il principio del trasferimento.
O qualora tale presenza sia in contrasto con il principio secondo cui “l’additivo trasferito non deve avere alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito”.
La materia è disciplinata da due provvedimenti comunitari contradditori fra loro: i Regolamenti CE 1333 e 1129 appunto. Il dubbio che era stato avanzato dalla Regione Veneto, e che verrà superato con la modifica del testo regolamentare, nasce da quando il primo giugno 2013 sono entrate in applicazione le disposizioni del regolamento 1129 e la presenza di un additivo negli alimenti non trasformati non risulta autorizzata in virtù del principio di trasferimento. Circostanza che ha generato difficoltà di interpretazione da parte degli operatori del settore e delle autorità di controllo, per l’apparente inconciliabilità
La Direzione Generale della Sanità Animale ha dunque invitato gli Assessorati regionali “a dare istruzioni alle autorità sanitarie affinchè la presenza nella preparazione di carni, nelle dovute proporzioni, di additivi alimentari legalmente autorizzati in uno degli ingredienti delle stesse preparazioni non sia oggetto di contestazioni”.
8 maggio 2014