Dal piccolo truffatore al ladro di mele, a chi ha commesso errori di bilancio in piccole aziende non quotate: ora c’è una speranza per tutti di essere lasciati andare. Il decreto legislativo sulla tenuità del fatto, passato giovedì in Consiglio dei ministri, fa cadere per sempre il principio del «nulla resterà impunito». E offrendo al pubblico ministero prima e al giudice poi la possibilità di concedere all’imputato la non punibilità, sembra avere raggiunto un risultato insperato: l’aver messo sostanzialmente d’accordo giudici e avvocati, governo e opposizione.
Con un unico punto interrogativo che riguarderà proprio l’impatto di questa norma sulla reintroduzione del falso in bilancio.
Reati lievi
Intanto un principio auspicato da molti è stato affermato. Per i reati da poco il giudice potrà decidere la non punibilità. Non è una depenalizzazione. Il testo del decreto legislativo che entrerà in vigore non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la pena pecuniaria (sola o in aggiunta alla detenzione) la punibilità è esclusa».
Chi rientra in queste fattispecie? Certamente chi in stato di necessità si appropria di qualcosa non suo. Ma anche chi compie piccole frodi, danneggiamenti, millantato credito. E tutti i piccoli furti. Chi viola una scrittura privata. L’amministratore di condominio che si appropria della cassa. La frode informatica di un hacker episodico. L’autocertificazione che si è sbagliato a scrivere. Un atto osceno. O la vendita di un prodotto alimentare non genuino. L’imbrattamento di un muro. L’ingiuria gridata al volante. La piccola diffamazione. La sottrazione di cose comuni. L’episodio di gioco d’azzardo. La minaccia isolata.
I limiti alla misura
Il testo prevede però vincoli specifici. Si può applicare «quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Il truffatore seriale di anziani, l’hacker che devasta i sistemi informatici di aziende, e così via, non potranno essere valutati non punibili. Inoltre, «l’offesa non potrà essere ritenuta di particolare tenuità, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona». Dunque sono esclusi dalla lista di reati non punibili l’omicidio colposo, le lesioni colpose gravi, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia e sugli animali.
Falso in bilancio
Estromesso dai benefici «chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza». Ma anche chi «abbia commesso più reati della stessa indole».
Rientra in queste fattispecie anche chi ha commesso un episodico atto di abuso d’ufficio. E c’è molta attesa per vedere come questa norma impatterà sulla reintroduzione del reato di falso in bilancio. Si attende l’emendamento del governo, ma se fosse punito con una pena da 1 a 5 anni, rientrerebbe in questi casi. E il pm o, in caso di contestazione il giudice, potrebbe decidere la non punibilità. E c’è chi teme che possa essere una sorta di cavallo di Troia per vanificare gli effetti dell’inasprimento della norma.
Virginia Piccolillo – Il Corriere della Sera – 14 marzo 2015