Nella quantificazione del fondo delle risorse decentrate per il 2015, gli enti locali devono decurtare le sole riduzioni operate con riferimento all’anno 2014. Lo afferma la circolare n. 8/2015 della Ragioneria generale dello stato, smentendo il diverso e più restrittivo parere espresso dalla Corte dei conti Puglia, che viceversa ha ritenuto che la decurtazione debba essere pari alla somma degli importi tagliati negli anni 2011-2014.
Il problema riguarda l’interpretazione dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 2-bis, del di 78/2010. Tale disposizione recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Con riferimento agli anni 2011-2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è stato soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. A partire dal 1° gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari «alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Secondo il parere n. 53/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, tale inciso significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza contabile) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. Tale soluzione solleva qualche perplessità, giacché, laddove la dotazione organica si è progressivamente ridotta, determina la duplicazione dei tagli. Più favorevole, invece, la tesi sostenuta dalla circolare della Rgs, che sebbene non diretta agli enti locali, fornisce comunque un’autorevole lettura della norma. Purtroppo, non è l’unico caso in cui ministeri e giudici contabili forniscono indicazioni contrastanti, lasciando le amministrazioni nell’incertezza. L’esempio più recente è quello della mobilità volontaria fra enti, che secondo la Funzione pubblica (circolare n. 1/2015) è preclusa ai dipendenti diversi da quelli in esubero delle province, mentre secondo la Corte dei conti lombarda e quella siciliana è ancora possibile. Da notare che, in tal caso, la Sezione pugliese ha sposato la tesi ministeriale (parere n. 66/2015
ItaliaOggi – 14 marzo 2015