E’ stata pubblicata la nota ministeriale 19 ottobre 2012 che fornisce indicazioni sulla procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono alimenti destinati a un’alimentazione particolare
Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge 158 (decreto Balduzzi) il Ministero della Salute ha fornito, con la circolare del 19 ottobre pubblicata oggi, gli elementi interpretativi per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 8 (commi da 1 a 3) sulla procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono e/o confezionano: – alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, disciplinati dalla direttiva quadro 2009/39/CE che ha codificato la direttiva 89/398/CEE, attuata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dalle direttive e dai regolamenti specifici collegati; integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e dai regolamenti specifici correlati; alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006, e dai regolamenti specifici correlati.
Per gli stabilimenti dei prodotti in questione il riconoscimento ex art.6 comma 3 punto a) del reg.(CE) 852/2004 è demandato alle Regioni, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa generale e da quella specifica sopra indicata, ferma restando la facoltà del Ministero della Salute di effettuare a campione verifiche ispettive.
Per quanto sopra le istanze per il riconoscimento citato devono essere presentate direttamente alla ASL competente, a partire dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
fonte: Ministero della Salute – 5 novembre 2012