Assenze per malattia: come si applica la legge 111/2011. Spetta al dirigente responsabile inviare visita controllo
Dipende dal dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle strutture competenti individuando la finalità generale del controllo e «ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa». La Funzione Pubblica, con la circolare 1 agosto 2011 , n. 10 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 265 del 14 novembre, spiega l’applicazione della legge 111/2011 per quanto riguarda le assenze per malattia dei pubblici dipendenti, il controllo mediante visita richiesta dall’amministrazione, la reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.
La norma – spiega la circolare – prevede che nell’ambito dell’obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita.
In sostanza, l’amministrazione dovrà decidere «a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l’effettuazione della visita stessa».
Per quanto riguarda la reperibilità, spetta a un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione l’individuazione delle fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità.
La norma riprende le previsioni dei contratti stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva all’amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei «giustificati motivi» che consentono l’allontanamento spetta all’amministrazione di servizio, «secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta».
Per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del decreto-legge n. 463 del 1983, che disciplina la «comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento».
Per le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la norma prevede, spiega ancora la circolare, che ci sia una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn.
Se l’assenza avviene per visite. terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
IL TESTO DELLA CIRCOLARE PUBBLICATO IN GAZZETTA
Sanita.ilsole24ore.com – 15 novembre 2011