La direzione generale della Sanità animale del Ministero della Salute ha emanato un nuovo provvedimento nazionale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria, inclusa l’istituzione di un’ulteriore zona di restrizione che ricomprende i comuni indicati nell’allegato I del provvedimento, in cui i servizi veterinari dovranno applicare le misure indicate ed effettuare una serie stringente di controlli sanitari. Il nuovo dispositivo dirigenziale abroga quello del 21 agosto 2013. L’alta patogenicità richiede misure di controllo estese, considerato che la filiera avicola opera con riflessi su tutto il territorio nazionale.
Di qui la tempestività e la celerità delle misure disposte dalla Direzione ministeriale, che sottolinea come la limitazione delle movimentazioni sia uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus, allo scopo anche di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione.
Su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza adeguate al rischio di introduzione di malattia negli allevamenti industriali. Nella nota, con cui il provvedimento viene alla DgSanco, la dottoressa Gaetana Ferri riferisce che nell’incontro di ieri con le Regioni e le associazioni dei produttori avicoli sono state condivise le misure di controllo finora adottate per far fronte alla malattia, in linea con quanto ratificato dalla Commissione europea lo scorso 26 agosto. Le misure, scrive Ferri, verranno riconsiderate sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica. Il Ministero, il Centro di referenza nazionale e la Regione Emilia Romagna valuteranno di volta in volta la possibilità di concedere deroghe.
Blocco delle movimentazioni. Da tutto il territorio della Regione Emilia Romagna sono vietate le movimentazioni verso la restante parte del territorio nazionale e comunitario di volatili vivi e uova di consumo, eccezion fatta per i pulcini di un giorno e per le uova destinate alla distribuzione finale. Restrizioni agli scambi e alle esportazioni si applicano a tutte le zone di restrizione: zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriore zona di restrizione, fatto salvo quanto consentito dalla Decisione Ue 2013/443 del 27 agosto.
Controlli sierologici e virologici settimanali. I Servizi Veterinari dovranno attuare misure di controllo a livello nazionale, a cominciare da controlli virologici e sierologici in tutti gli allevamenti nei quali vengono detenuti gli animali appartenenti alla filiera produttiva avicola interessata dalla positività. I controlli avranno cadenza settimanale, “con prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 campioni di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone”. Per l’esecuzione dei prelievi, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole. Le informazioni raccolte dovranno essere trasmesse all’IzsVe e da quest’ultimo al Ministero della Salute e alle Regioni.
Biosicurezza. Tenuto conto della continua evoluzione epidemiologica e della presenza in più Regioni di allevamenti avicoli interessati da positività, il Ministero della Salute prescrive l’adozione di misure di biosicurezza nella movimentazione di veicoli e di persone, in fase di raccolta delle uova, di trasporto del pollame, di raccolta delle carcasse destinate alla distruzione e allevamenti industriali all’aperto; in quest’ultimo caso, si terrà conto della mappa delle aree umide fornita dalla Direzione ministeriale.
Aziende a contatto. Misure specifiche, fra cui il censimento del pollame che non potrà uscire dall’azienda, saranno attuate dal Servizio Veterinario della Asl nelle ‘aziende a contatto’, aziende in cui l’influenza aviaria potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure ‘in qualsiasi altro modo’.
Ulteriore zona di restrizione. Una serie di misure sanitarie specifiche interessano l’ulteriore zona di restrizione individuata dal Ministero della Salute (37 Comuni dell’Emilia Romagna e del Veneto), fino alla data prevista dalla Commissione Europea nella Decisione 2013/443 del 27 agosto scorso. La zona interessa anche il Veneto, in particolare la provincia di Rovigo, oltre alle province di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
Nota ministeriale di accompagnamento del 29 agosto 2013
Nuovo dispositivo dirigenziale 29 agosto 2013
30 agosto 2013 – riproduzione riservata