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Nota Fp. Assunzione dirigente Pa a tempo determinato, nulla clausola bando che permette poi conversione in indeterminato

1a1a1_0a01ministero_fpE’ nulla la clausola contenuta in un bando pubblico per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato che permette, successivamente, allo stesso di essere convertito a tempo indeterminato. Oltre all’espressa previsione normativa, contenuta all’articolo 28 del testo unico sul pubblico impiego, si rileva che permettere una tale facoltà alle amministrazioni, violerebbe i principi di imparzialità e trasparenza cui deve essere improntata l’azione amministrativa della P.A. E’ quanto ha messo nero su bianco il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel testo della nota n.36924/2012, in risposta a una richiesta di intervento in tal senso formulata dall’Università di Salerno.

Secondo Palazzo Vidoni, il reclutamento dei dirigenti non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato per l’accesso alla qualifica e di trasformarli successivamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Se così non fosse, prosegue la nota, la facoltà di trasformazione determinerebbe violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza della p.a., traducendosi in discrezionalità della stessa amministrazione, con il rischio di operare delle scelte personalistiche. Senza tralasciare che, per il reclutamento dei dirigenti, una simile possibilità configgerebbe con i principi che regolano l’autonomia della dirigenza e la separazione delle competenze tra il vertice politico e quello amministrativo.

Anche se si dovesse sottolineare l’autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, così come prevede l’art.70, comma 13 del dlgs n.165/2001, gli stessi devono essere sempre coerenti con la Carta costituzionale e fondati sulla disciplina contenuta nella fonte di rango primario. Da queste considerazioni, la Funzione Pubblica rileva la nullità della clausola del bando di concorso che consente all’amministrazione di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in indeterminato.

E, a voler completare il quadro negativo, Palazzo Vidoni sottolinea anche il divieto generale di conversione del rapporto contenuto all’articolo 36, comma 5 del citato T.U., nella parte in cui la violazione di disposizioni imperative riguardante l’assunzione di lavoratori da parte della P.A., non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferme restando le relative responsabilità e l’applicazione di sanzioni.

ItaliaOggi – 29 settembre 2012

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