E’ possibile rinfacciare la scarsa capacità del lavoratore, però le critiche, anche aspre, vanno fatte con stile, senza «screditare la persona».
Lo afferma la Cassazione (sentenza 32987/12) che ha annullato «perchè il fatto non sussiste» una multa di 600 euro per ingiuria inflitta ad un avvocato per avere inviato una serie di fax al suo corrispondente nel foro abruzzese nei quali lamentava l’incapacità professionale del collega, preannunciandone il licenziamento. L’imputato, l’8 gennaio 2002 scrisse: «formulo la presente al fine di segnalarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta una vostra raccomandata quale busta vuota senza lettera di sorta….». Un mese dopo, altro fax: «riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto…trasecolando…con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora…procederò nei suoi confronti». Qualche giorno dopo, l’ultimo telegramma per l’ormai ex collaboratore: «certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, le preannuncio azione disciplinare». Il complesso delle accuse aveva portato ad una condanna per ingiuria visto che i giudici dei due gradi di giudizio precedenti avevano ravvisato negli scritti «locuzioni ingiuriose» e «offensive». Per la Cassazione, invece, «la critica dell’avvocato per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argumentum ad hominem, inteso a screditarlo generalmente». Secondo la Suprema Corte, il termine “banale” «qualifica l’ignoranza attribuita al querelante per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare atto presso la segreteria dell’Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata.. Le affermazioni critiche sulla capacità professionale del querelante hanno compessivamente una causa legittimante la rimozione dell’antigiuridicità della condotta ingiuriosa in quanto rientrano nel corretto esercizio del diritto di dare giustificazione all’interruzione del rapporto fiduciario con il collega».
La Stampa – 23 agosto 2012